Obiettivo delle osservazioni che seguono è soffermarsi sulla particolare configurazione che, nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, assume il Ministro degli affari esteri dell’Unione rispetto al ruolo complessivo assegnato alla Commissione.
Anticipando subito alcune conclusioni, deve osservarsi che proprio la duplice veste riconosciuta al Ministro degli affari esteri, organo bifronte tra Consiglio e Commissione , testimonia i limiti di trasporre acriticamente al livello del diritto comunitario tutta una serie di categorie e classificazioni, abitualmente utilizzate dai diritti costituzionali nazionali , ma dimostra, al contempo, il perdurante condizionamento di alcune di quelle “etichette” sull’ordinamento europeo.
Anche in quest’ottica, quindi, si proverà a rinvenire nelle diverse esperienze costituzionali dei Paesi che compongono l’Unione europea una prima eventuale traccia dei tratti distintivi di quest’organo, rilevando, peraltro, che il passaggio dal testo del progetto di Trattato del luglio 2003 al testo definitivo dell’ottobre 2004 ha smorzato forse le più palesi incongruenze che qualifica(va)no, agli occhi dello studioso del diritto costituzionale, i rapporti tra il Ministro e i due organismi collegiali che gli fanno da sponda.
Collegialità della Commissione e Ministro degli affari esteri dell’Unione
15.12.2004