La collocazione del “lavoro pubblico” nel nuovo Titolo V, parte seconda, Cost.: tra Stato e Regioni

14.12.2004

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Basilicata, Emilia-Romagna ed Umbria sugli artt. 16, comma 7, 17, comma 2, 19, commi 1, 3, 7, 8 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in relazione agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione.
La finanziaria 2002 non interviene sulla competenza esclusiva delle Regioni nella materia del pubblico impiego (come prospettato dalle ricorrenti), ma interviene su una materia di competenza concorrente e precisamente “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” con riferimento all’art. 16, comma 7, l. 448/01; detta regole strumentali rispetto al fine legittimamente perseguito nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica relativamente all’art. 17, comma 2, l. 448/01; mira a dare effettività al patto di stabilità interno, sanzionando gli enti locali che non lo rispettano relativamente all’art. 19, comma 1, l. n. 448/01, raggiungendo gli obiettivi di cui al comma 1 (art. 19, comma 3, l. n. 448/01). Quanto alle censure sollevate relativamente all’art. 19, comma 8 e 14, destinatari della norma sono gli Enti locali e non le Regioni che non sono dunque legittimate a sollevare la questione di legittimità costituzionale.”

di Daniela Bolognino


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