Ancora sul riparto di giurisdizione in caso di utilizzazione del sistema dello scorrimento.

02.12.2004

L’art. 63 t.u. n. 165/2001 dispone, da un lato, la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle cause concernenti i rapporti di lavoro di pubblico impiego contrattualizzato (ancorché vengano in considerazione atti presupposti, i quali, se illegittimi, potranno essere disapplicati) e, dall’altro, la permanenza della giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta su “procedure concorsuali per  l’assunzione dei pubblici dipendenti”.
Pertanto, se la P.A. deliberi, per coprire vacanze di organico, di assumere candidati giudicati idonei ed inseriti in graduatorie relative a precedenti procedure concorsuali (c.d. scorrimento della graduatoria) eventuali controversie relative a tali assunzioni, in quanto riferite ad una fase alla selezione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
In caso di applicazione del c.d. dello scorrimento e quando vi sia una pluralità di graduatorie, l’unico criterio razionale e coerente con i canoni del buon andamento della p.a. (ma anche con i principi di correttezza e buona fede) è quello di dare priorità alla graduatoria valida e dunque, fra più graduatoria valide, alla più remota. In altri termini, il criterio dell’esaurimento della graduatoria valida si risolve in definitiva nell’affermazione del principio di carattere generale desumibile dall’art. 97 Cost., per il quale l’amministrazione non possa non tenere conto dell’idoneo di una graduatoria valida preferendogli l’idoneo di una graduatoria successiva (nella fattispecie la p.a. nell’attingere a delle graduatorie valide per la nomina a dirigente degli idonei, in luogo di esaurire prima la più vecchia, ha utilizzato pro quota le tre graduatorie, motivando tale atto datoriale con l’esigenza di selezionare i migliori)
a cura di Andrea Pietropaoli


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