La Commissione europea ha adottato oggi un regolamento riguardante i cosiddetti aiuti “de minimis” per i settori dell’agricoltura e della pesca. Il regolamento esenta dall’obbligo di notifica preventiva gli aiuti pubblici di importo non superiore a 3 000 euro per agricoltore e pescatore erogati nell’arco di tre anni. Si tratta di un’iniziativa che potrà rivelarsi utile per aiutare gli agricoltori in situazioni di crisi. Per evitare distorsioni della concorrenza, questi aiuti di piccola entità erogati da uno Stato membro non dovranno complessivamente superare lo 0,3% del valore della sua produzione agricola o alieutica. Gli Stati membri potranno concedere aiuti che soddisfino tutte le condizioni stabilite dal regolamento senza la preventiva autorizzazione della Commissione, ma dovranno documentare il rispetto di entrambi i massimali in appositi registri. Il regolamento è stato adottato all’esito di una vasta consultazione tra gli Stati membri e i terzi interessati.
Franz Fischler, commissario europeo per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca, ha dichiarato “Quella odierna è una tappa importante nel processo di aggiornamento della normativa sugli aiuti di Stato ai settori dell’agricoltura e della pesca. Con questo regolamento la Commissione offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per interventi a sostegno degli agricoltori nelle situazioni di crisi in cui occorre agire rapidamente. È una misura che rientra nella logica della Dichiarazione della Commissione sulla gestione delle crisi, fatta a Lussemburgo nel 2003 nell’ambito della riforma della PAC. Beninteso, il nuovo regolamento garantisce che non vi siano distorsioni di concorrenza.”
Il regolamento sarà applicabile anche alle imprese che trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e della pesca.
Se tutti gli Stati membri faranno pieno ricorso a questa possibilità, in un anno la media degli aiuti “de minimis” erogati si aggirerà intorno a 317 milioni di euro per l’agricoltura e a 27 milioni di euro per la pesca in tutta l’UE. Per lasciare maggiore flessibilità agli Stati membri, il regolamento fissa gli importi da non superare nell’arco di tre anni (e non in un solo anno). Gli importi che ogni Stato membro può erogare in un triennio sono stabiliti dalla Commissione in un allegato. Il periodo di tre anni non è fisso, per cui ad ogni nuova erogazione di aiuti “de minimis” deve calcolarsi l’importo complessivamente erogato al beneficiario nei tre anni precedenti.
L’erogazione di questi aiuti non è soggetta al rispetto di particolari modalità. Le uniche limitazioni dettate dal regolamento mirano ad evitare distorsioni: per esempio, non possono essere concessi aiuti alle esportazioni.
La riforma è stata resa possibile da un regolamento del Consiglio del 1998 che abilita la Commissione ad emanare le norme relative a determinate categorie di aiuti di Stato. La commissione può quindi adottare regolamenti che esentano dall’obbligo di notifica gli aiuti che non superino un importo prestabilito (aiuti “de minimis”).
Il regolamento per i settori dell’agricoltura e della pesca costituisce un’integrazione del regolamento n. 69/2001 relativo agli aiuti “de minimis”, il quale non contemplava gli aiuti a questi due settori.
Il nuovo regolamento porta a compimento di una profonda revisione delle regole sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, avviata già nel 1995. La normativa è stata aggiornata, semplificata, consolidata e resa più trasparente.
Autorizzati per la prima volta gli aiuti pubblici di piccola entità all’agricoltura e alla pesca
04.11.2004