Prime note al disegno di legge di semplificazione per il 2005

03.11.2004

Lo scorso 3 novembre, a più di un anno dall’entrata in vigore della l. 229/2003- legge di semplificazione per il 2001, è stato presentato alle Camere il nuovo disegno di legge di semplificazione (AS 3186). Rispetto alla l. 229/03 il nuovo ddl sembra porsi in linea di sostanziale continuità, confermando la scelta di realizzare sia la razionalizzazione della normativa che la semplificazione dei procedimenti attraverso decreti legislativi di riassetto normativo, c.d. “codici”, emanati ai sensi e secondo le procedure previste dall’art. 20 della l. 59/97, come modificato dall’art. 1 della l. 229.
Accanto, infatti, ad alcune disposizioni più di dettaglio, come l’art. 9 in materia di riforma dei controlli interni, sono previste cinque nuove deleghe per il riassetto normativo nei settori dei benefici economici a favore delle “vittime del dovere, del servizio e del terrorismo” (art. 2), della gestione amministrativa e contabile degli uffici del Ministero degli esteri (art. 3), della semplificazione degli adempimenti delle imprese (art. 4), della valutazione dell’azione amministrativa (art. 5) e delle pari opportunità (art. 6). Tra questi d.lgs., particolare rilievo presenta la delega di cui all’art. 4, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese. Essa prevede, da un lato, l’individuazione “delle ipotesi tassative nelle quali l’attività di impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati” e, dall’altro, l’abrogazione di tutte le disposizioni non richiamate esplicitamente.

Nell’articolo si analizzano brevemente i contenuti del ddl, ponendo in evidenza le potenzialità, ma anche le problematicità di questa “quarta legge di semplificazione”. In particolare, ci si soffermerà su due aspetti: l’attività di semplificazione alla luce della l. cost. n. 3/2001, che ha attribuito rilevanti competenze in materia alle Regioni, e la questione se l’iniziativa in materia debba essere attribuita alle amministrazioni di settore o alle strutture di coordinamento della Presidenza del Consiglio.

di Giovanni Savini


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