Il Friuli – Venezia Giulia regolamenta i casi di incompatibilità

28.10.2004

Con la legge 29 luglio 2004, n. 21 recante “Determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, dello Statuto”, la Regione stabilisce le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, disciplinando in particolare gli effetti da esse prodotti ed il procedimento relativo alla loro contestazione.

La legge si applica anche ai membri della Giunta che non facciano parte del Consiglio.

a cura di Luca Castelli