Corte costituzionale, 28 ottobre – 5 novembre 2004, n. 320
La Regione Toscana, la Regione Veneto e la Regione Emilia-Romagna hanno promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 30, commi 1, 2, 5 e 15, e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), per violazione degli articoli 117 e 119 Cost.
La Corte ha stabilito:
· La non fondatezza delle questioni relative al comma 1 e al comma 2 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002,in quanto l’attuazione dell’art.119 Cost, richiede necessariamente l’intervento statale al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, per cui a livello centrale dovranno essere fissati i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, e dovranno essere determinate le grandi linee dell’intero sistema tributario; inoltre la disposizione censurata ha comunque valore transitorio.
· Cessata la materia del contendere con riferimento al comma 5 dell’art.30, in quanto l’attuazione di questa disposizione (censurata in riferimento al ruolo meramente consultivo attribuito alla Conferenza Stato-Regioni ai fini del riparto della somma) si è esaurita mediante l’adozione di due decreti ministeriali adottati con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni: il d.m. 19 giugno 2003 e il d.m. 18 giugno 2004.
· La non fondatezza della censura riferita al comma 15 dell’art.30. La previsione della nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quello di investimento, non rientra infatti nella materia della ‘disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali’, ma nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituzionale.
· l’illegittimità costituzionale dell’art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002. La materia degli asili nido non sembra rientrare nelle competenze esclusive statali, né sotto il profilo della tutela della concorrenza, né sotto quella della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni; non può neppure essere configurata come materia esclusiva regionale, ma pare riguardare la materia dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente. La disciplina dettata dal legislatore pare essere dettagliata ed esaustiva in contrasto con la ratio della potestà concorrente.