Con la determinazione del 9 giugno 2004, n. 11, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si è espressa, con un parere corposo, in merito a diversi aspetti relativi alla costituzione ed alla qualificazione dei consorzi stabili.
La determinazione in rassegna, apprezzabile in quanto a completezza dei contenuti e dei riferimenti giurisprudenziali, evidenzia alcuni importanti profili dei consorzi stabili che si espongono schematicamente di seguito.
– Poiché l’art. 10, comma 1, lett. c) della legge n. 109/1994 dispone espressamente che i consorzi stabili possano essere costituiti tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, si evince come non possono far parte dei medesimi consorzi né i consorzi di cooperative, né i consorzi di imprese artigiane e neppure altri consorzi stabili.
– Il consorzio stabile di cui all’art. 10, comma 1 lett. c) può essere costituito tra soggetti imprenditoriali di un unico tipo tra quelli previsti (ad esempio tra sole imprese individuali), oppure tra soggetti imprenditoriali appartenenti a tipi diversi tra quelli previsti (ad esempio tra un’impresa artigiana, una cooperativa, e una società commerciale), fermo restando che i consorziati devono, comunque, essere in possesso di attestati di qualificazione.
– I consorziati intenzionati a costituire un consorzio stabile devono applicare, per previsione espressa – contenuta nel comma 4, dell’art. 12 della legge n. 109/1994 – le disposizioni del capo II, Titolo X del libro quinto del codice civile; di conseguenza i consorziati medesimi non possono costituire un consorzio stabile in forma di società cooperativa nè in altre forme associative pure previste dall’ordinamento, bensì in forma di società consortile di cui all’art. 2615 ter codice civile.
– L’art. 13, comma 4 della legge n. 109/1994 dispone che i consorzi stabili “sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre”; pertanto, si ammette esplicitamente che il consorzio stabile possa indicare in sede di gara solo alcuni dei consorziati, per conto dei quali viene formulata l’offerta, ove non intenda eseguire direttamente i lavori; in tal modo, i consorziati esecutori potranno essere solo quelli indicati. Di contro, le società consorziate, per conto dei quali il consorzio abbia indicato di non voler concorrere, non potranno eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto.
– Posto che gli atti mediante i quali un consorzio stabile assegna i lavori ad uno o più consorziati non hanno rilevanza esterna, il consorzio medesimo può procedere, ad esempio in caso di inadempimento del consorziato esecutore, alla revoca della assegnazione originaria ed alla assegnazione ad un altro consorziato, che non abbia partecipato autonomamente alla gara, oppure alla imputazionea se stesso dei lavori, senza che ciò comporti modificazione dell’offerta.
– Posto che l’art. 97, comma 3, del d.P.R. n. 554/99 prescrive che le attestazioni di qualificazione delle imprese appartenenti ad un consorzio stabile devono riportare le segnalazioni di tale fatto, il consorziato dovrà modificare la propria attestazione di qualificazione che dovrà riportare la propria adesione ad un consorzio stabile.