Come noto, il legislatore italiano, negli artt. 2, comma 1, legge n. 109/94 e 3, comma 3, d.lgs. n. 157/95, ha previsto che, nei casi (sia nel caso di contratti misti di lavori, forniture e servizi, sia nel caso di contratti di forniture e/o di servizi anche quando comprendano lavori accessori rispetto alle altre prestazioni) in cui i lavori assumano valore superiore al 50 per cento dell’intero valore contrattuale, troveranno applicazione le norme della legge quadro sui lavori pubblici.
Nonostante il criterio univoco stabilito dal legislatore, la Commissione europea, con procedura d’infrazione 2001/2182, ex art. 226 del Trattato, ha contestato l’utilizzo esclusivo del predetto criterio, ricordando che il diritto comunitario ha da sempre considerato «l’oggetto principale del contratto» quale parametro di riferimento per la determinazione delle regole applicabili agli appalti misti.
Parametro che deve essere individuato sia dalla rilevanza economica delle singole prestazioni, ma anche dall’accessorietà o meno della componente lavori rispetto alle altre prestazioni del contratto.
In ottemperanza alle richieste della Commissione, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato la Circolare 18 dicembre 2003, n. 2316 – “Disciplina dei contratti misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”, con la quale il Ministero ha assunto l’impegno di promuovere apposita iniziativa normativa per adeguare, in materia di contratti misti, la normativa nazionale a quella comunitaria, ed ha contestualmente invitato le stazioni appaltanti a dare applicazione, nelle gare ancora da indire, ai contenuti della circolare, inserendo nei relativi bandi il principio comunitario.
Per fare ciò si è stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici, nell’individuare la disciplina da applicare alle gare in ipotesi di contratti misti, valutino l’«oggetto principale del contratto» (accessorietà e prevalenza economica), senza limitarsi al solo criterio discretivo della prevalenza economica.
In ossequio al contenuto della Circolare ministeriale, il legislatore italiano, con l’art. 10 del disegno di Legge comunitaria 2004 (AS-2742) – in corso di approvazione – introduce, nella disciplina dei contratti misti, le modifiche necessarie per ottemperare a quanto emerso dalla procedura di infrazione.
Con lo stesso articolo 10, poi, si modificano altre disposizioni in materia di appelti pubblici contestate dalla Commissione Ue. Ci si riferisce, in particolare, a quelle attinenti l’affidamento degli incarichi di progettazione e la validazione dei progetti (artt. 17, comma 2, e 30, comma 6-bis, L. 109/1994), nella parte in cui prevedono la scelta in via fiduciaria per gli affidatari di incarichi di progettazione al di sotto di 100 mila Euro e di validazione sotto i 236 mila Euro.
Si segnala, inoltre, l’abrogazione, da parte dell’art. 9 del disegno di Legge comunitaria 2004, delle norme sul rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.
Contratti misti negli appalti pubblici – recenti modifiche legislative
30.09.2004