Con la deliberazione n. 117 del 23 giugno 2004, l’Autorità di vigilanza ha chiarito alcune questioni dubbie in merito alle modalità di svincolo della cauzione definitiva previste dall’art. 30, comma 2-ter, della legge n. 109/1994, come di recente modificato dalla legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).
In particolare, l’Autorità di vigilanza ha ammesso l’applicabilità dell’istituto dello svincolo progressivo della cauzione definitiva “ai contratti in corso” di esecuzione, non rilevando a tale proposito la vigenza di una diversa disciplina al momento dell’aggiudicazione dei lavori ed agli appalti dei cosiddetti «settori esclusi» (trasporti, acqua, energia), la cui disciplina non rientra nell’ambito di applicazione della legge quadro sui lavori pubblici.
Inoltre è stata fatta maggiore chiarezza sulle caratteristiche che devono avere i “documenti analoghi” agli stati di avanzamento dei lavori (SAL), di cui al medesimo articolo.
Da tale deliberazione, comunque, ci si aspettava qualche chiarimento in più in relazione ai documenti analoghi da considerare utili nei casi di svincolo progressivo della cauzione definitiva prestata a garanzia di una concessione di costruzione e gestione oppure di una concessione di servizi con annessa realizzazione di opere.
Chiarimenti sulle modalità di svincolo progressivo della cauzione definitiva
30.09.2004