In caso di utilizzazione dell’istituto del c.d. “scorrimento”, il candidato che vanti una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso dei requisiti per fruire di una riserva di posti e che, perciò, pretenda l’inclusione nel novero degli ulteriori chiamati alla stipulazione del contratto di lavoro, aziona il proprio diritto all’assunzione senza censurare la validità della procedura concorsuale. Da ciò consegue che la domanda giudiziale a tal fine proposta è devoluta – trattandosi di rapporto di impiego assoggettato al regime contrattuale – alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 63, 1° co., d.lgs. 165/01.
Sul riparto di giurisdizione nel caso di utilizzazione del sistema dello scorrimento
29.09.2004