Energia-Approvata la legge di riforma del settore energetico (ddl Marzano)

23.09.2004

Il 30 luglio 2004, dopo un iter parlamentare durato più di due anni, è stata definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati la legge di riforma del settore energetico (legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, in G.U. n. 215 del 13 settembre 2004).
Rispetto al testo approvato dal Senato, con voto di fiducia, il 26 maggio 2004, il provvedimento non contiene differenze sostanziali, salvo alcune modifiche circa le condizioni necessarie per il rilascio dei certificati verdi, la disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, la realizzazione e l’esercizio degli impianti elettronucleari.
Sono state confermate le previsioni più rilevanti del vecchio testo, compresa la delega al Governo per l’emanazione, entro due anni dall’entrata in vigore del provvedimento, di uno o più Testi Unici per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nel rispetto dei principi, nazionali ed internazionali, in materia di liberalizzazione, sviluppo del mercato interno europeo e promozione della concorrenza.
In breve, le linee di intervento più rilevanti nell’ambito della legge di riordino del settore energetico, prevedono:
a) la liberalizzazione totale del mercato elettrico dal 1° luglio 2007, data a partire dalla quale tutti gli utenti finali saranno liberi di scegliere il proprio fornitore di energia;
b) misure sblocca-reti, volte a potenziare il trasporto di energia ed incentivi a favore sia di chi realizzerà nuovi gasdotti di interconnessione estera, sia dei Comuni che ospiteranno nuovi impianti di produzione di energia elettrica non inferiore a 300 MW;
c) procedure semplificate per le autorizzazioni necessarie alla costruzione di nuovi impianti produttivi, con la previsione di un via libera unico entro 180 giorni dalla domanda;
d) il rafforzamento del collegio dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (da tre a cinque membri): l’organismo diventa così un organo collegiale, composto da un presidente e quattro membri. L’Autorità ha in generale funzioni consultive ma, se non si esprime entro 60 giorni dal ricevimento dei provvedimenti, il Ministro per le Attività produttive è legittimato ad adottare i provvedimenti che erano di spettanza dell’Autorità di settore;
e) una clausola di reciprocità nel caso di operazioni di concentrazione da parte di imprese straniere, la quale stabilisce limiti e vincoli alla presenza delle aziende pubbliche facenti capo a quei Paesi che non garantiscano la stessa opportunità (a tale proposito, si rileva che il Governo potrà, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’operazione all’Autorità Antitrust, stabilire le condizioni cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri, per tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia e la concorrenza nei mercati);
f) la conferma delle funzioni dell’Acquirente Unico ed il potenziamento delle fonti rinnovabili.

(Il testo definitivo è reperibile sul sito www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0062130.pdf)

a cura di Irene Pacelli