Corte costituzionale, 4 agosto 2004, n. 286
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure di legittimità mosse dalle Regioni Emilia Romagna e Puglia contro l’art. 32, commi 21 e 22 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326 in materia di rideterminazione dei canoni delle concessioni del demanio marittimo per finalità turistico – ricreative.
Quindi, operando una netta distinzione tra le funzioni conferite alle Regioni (disciplina dell’uso) e quelle riservate allo Stato, ha stabilito che la determinazione dei canoni sul demanio marittimo rientra nella esclusiva competenza di quest’ultimo (in quanto proprietario del bene) e non lede gli artt. 117 e 119 della Costituzione, né il principio di leale collaborazione.