Corte di Cassazione, I sez. civile, 29 luglio 2004, n. 14465
La pubblica amministrazione deve pagare i corrispettivi relativi agli appalti pubblici anche in assenza di una preventiva fattura.
Questo è il principio affermato recentemente dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza 29 luglio 2004, n. 14465.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, deve escludersi l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio secondo cui i pagamenti da parte dello Stato, per corrispettivi di opere in appalto pubblico, siano subordinati alla previa fatturazione.
Un tale principio non è desumibile né dall’art. 277 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), né dagli articoli 6 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), secondo i quali la fatturazione non sorge prima del pagamento del compenso.
A supporto della propria tesi, la Corte ha rilevato come l’art. 4, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha stabilito l’automatica decorrenza degli interessi moratori alla scadenza del termine legale senza la necessità della costituzione in mora del debitore.
Tali previsioni, ha concluso la Corte, per quanto non direttamente applicabili al caso sottoposto alla propria attenzione, «illustrano una evoluzione tendenziale della legislazione che mira ad incentivare il pagamento delle somme dovute nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazioni nel termine generale di 30 giorni a partire da un evento qualificato». Questo evento, sempre secondo i giudici di legittimità, può certamente essere riferito al momento del ricevimento della fattura emessa dall’appaltatore-creditore, ma ciò non significa che la fatturazione debba essere identificata come la condizione essenziale per l’adempimento.
Nell’applicazione concreta di questo principio è utile ricordare che l’ambito applicativo del disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 si estende agli appalti di servizi e forniture ma non a quelli di lavori pubblici, in quanto limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per i contratti che “comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo”.