Corte costituzionale 22 luglio 2004, sent. n. 259
La sentenza della Consulta ha come oggetto il ricorso presentato in via principale dal Governo nei confronti della legge regionale Toscana 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88). Il parametro costituzionale che il Governo ritiene violato è l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost., che dispone la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (nel caso di specie relativamente alla individuazione degli standard uniformi di tutela dell’ambiente marino e della fascia costiera).
Nell’esame della fattispecie la Corte non manca di precisare, come fatto altre volte in precedenza (sentt. 28 marzo 2003, n. 96 e 26 luglio 2002, n. 407), che «non tutti gli ambiti specificati nel secondo comma dell’art. 117, Cost. possono, in quanto tali, configurarsi come “materie” in senso stretto». La “tutela dell’ambiente” ne è un esempio illuminante in quanto l’ambiente deve essere considerato alla stregua di un “valore” costituzionalmente protetto, ed in quanto tale gode di una salvaguardia la cui garanzia travalica la rigida determinazione competenziale fissata in Costituzione, così da consentire allo Stato di assolvere il proprio compito di «fissare standard minimi di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale» anche investendo una pluralità di materie.
Ma ancora la Consulta non può non rilevare come interventi specifici del legislatore regionale, nell’ambito delle proprie competenze, non siano incompatibili con la tutela statale de qua.
L’oggetto del contendere consiste nella parte della legge regionale impugnata che attribuisce alle province toscane la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dall’art. 35 del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE – trattamento delle acque reflue urbane – e della direttiva 91/676/CEE – protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
Detta autorizzazione è relativa all’esercizio di particolari attività compiute a mezzo di immersioni in mare. Per alcune delle suddette attività il successivo art. 21, della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) aveva individuato nelle regioni i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra. A sua volta, per mezzo della legge impugnata, la regione Toscana ha previsto la delega di competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di alcune attività previste dal d. lgs. n. 152/1999 alle province.
Secondo le motivazioni addotte dal Governo tale disposizione violerebbe quanto disposto dallo Stato in ordine alla disciplina delle competenze amministrative fissate a salvaguardia della tutela degli ambienti marini. La Corte costituzionale, invece, non ha ritenuto che la delega della Regione a favore delle province di parte delle competenze autorizzatorie in precedenza attribuitegli dallo Stato, possa ritenersi contrastante con l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost.. Anzi, la scelta della regione Toscana è stata compiuta nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., coerentemente con quanto disposto dal Legislatore costituente. In questo caso, dunque, lo Stato si vede costretto a “subire” l’applicazione concreta del principio di sussidiarietà, dopo che in diverse occasioni aveva usato tale parametro costituzionale per attribuirsi competenze amministrative ritenute necessarie di una esplicazione accentrata (si pensi, in particolare, a quanto emerso dalla sent. della Consulta 1 ottobre 2003, n. 303).
Le competenze nella materia “trasversale” ambiente al vaglio della ConsultaCorte costituzionale 22 luglio 2004, sent. n. 259
22.07.2004