Corte costituzionale, 19 luglio 2004, n. 237
Questione di legittimità in via principale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Campania
Norme impugnate e parametri di riferimento
L’articolo unico della legge regionale della Campania 7 luglio 2003, n. 14, che dispone il mutamento della denominazione del Comune di Ascea (provincia di Salerno) in quello di Ascea-Velia, è stato impugnato per contrasto con l’articolo 133, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 60 dello Statuto della Regione Calabria, nella misura in cui non prevede la previa consultazione referendaria della popolazione interessata.
Argomentazioni della Corte
La Corte costituzionale osserva come il tenore letterale dell’art. 133, secondo comma, non consenta di escludere l’ipotesi della modificazione della denominazione di un Comune da quelle per cui è obbligatorio il ricorso al referendum, in quanto anche in tale ipotesi la popolazione è chiamata ad esprimersi su un elemento non secondario dell’identità dell’ente esponenziale della collettività locale. Del resto, la procedura referendaria viene esplicitamente richiesta anche in caso di modifica della denominazione comunale sia dallo Statuto della Regione Campania che dalle leggi regionali generali in tema di istituzione di nuovi comuni e disciplina del referendum popolare. In questa prospettiva, la Corte ritiene non condivisibile la tesi della regione resistente per cui il caso in esame costituirebbe un’ipotesi di mera integrazione della denominazione originaria del Comune, non una vera e propria modifica della relativa denominazione.
Decisione della Corte
La Corte dichiara illegittima la norma impugnata, affermando che anche la integrazione della denominazione di un Comune ne costituisce una modifica, come tale soggetta alla previa consultazione della popolazione interessata ai sensi dell’art. 133, secondo comma della Costituzione.
Giurisprudenza richiamata
– Sull’obbligo per le Regioni a statuto ordinario di procedere mediante referendum al rispetto della disposizione di cui all’art. 133 Cost., che prevede che siano sentite “le popolazioni interessate” nelle ipotesi di istituzione di nuovi Comuni, nonché di modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni: Corte costituzionale, sent. N. 204 del 1981, n. 107 del 1983, n. 279 del 1994.