Corte costituzionale, 19 luglio 2004, n. 239
La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna hanno sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 5 giugno 2003, n.131. La Corte ha riunito i giudizi riguardanti le cesure rivolte contro l’art.5, commi 1 e 2, dichiarando l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale in esame. Contrariamente a quanto argomentato dalle ricorrenti, infatti, l’eventuale normativa statale di dettaglio sulle modalità di partecipazione delle Regioni alla fase ascendente del processo comunitario, non trova il proprio fondamento nell’art.117, terzo comma della Costituzione, ma nel quinto comma, poiché rientra nelle “norme di procedura” stabilite attraverso leggi statali.
A proposito della lamentata inadeguatezza dello strumento partecipativo previsto dalle disposizioni impugnate, la Corte precisa che il suo contenuto sostanziale dovrà essere stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel pieno rispetto delle “particolarità delle autonomie speciali”.