In tema di decreti ‘meramente ricognitivi’ di principi fondamentali Corte costituzionale, 28 luglio 2004, n. 280

13.07.2004

Corte costituzionale, 28 luglio 2004, n. 280

La Provincia autonoma di Bolzano, la regione Sardegna e la Regione autonoma Valle d’Aosta hanno impugnato in via principale l’art.1, commi 4,5 e 6 della legge 5 giugno 2003, n.131. La Corte si è pronunciata per:
· la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 4, ritenuto una norma di “prima applicazione” finalizzata a operare una ricognizione dei principi fondamentali allo scopo esclusivo di ‘orientare’ l’iniziativa legislativa regionale e statale. Tale ricognizione non ha valore vincolante né costituisce parametro di validità delle leggi regionali, in quanto la delega in esame è assimilabile alla compilazione di testi unici.
· l’incostituzionalità dei commi 5 e 6. Il comma 5 contrasta con la lettura ‘minimale’ della delega, poiché amplia notevolmente l’oggetto della delega stessa comprendendo anche il ridisegno delle materie; il comma 6 altera il carattere ricognitivo dell’attività delegata, in quanto pone dei criteri direttivi assimilabili ad una ridefinizione delle materie e ad una classificazione gerachica dei principi fondamentali vigenti.

a cura di Rosella Di Cesare