Corte costituzionale, 28 luglio 2004, n. 280
La Provincia autonoma di Bolzano, la regione Sardegna e la Regione autonoma Valle d’Aosta hanno impugnato in via principale l’art.1, commi 4,5 e 6 della legge 5 giugno 2003, n.131. La Corte si è pronunciata per:
· la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 4, ritenuto una norma di “prima applicazione” finalizzata a operare una ricognizione dei principi fondamentali allo scopo esclusivo di ‘orientare’ l’iniziativa legislativa regionale e statale. Tale ricognizione non ha valore vincolante né costituisce parametro di validità delle leggi regionali, in quanto la delega in esame è assimilabile alla compilazione di testi unici.
· l’incostituzionalità dei commi 5 e 6. Il comma 5 contrasta con la lettura ‘minimale’ della delega, poiché amplia notevolmente l’oggetto della delega stessa comprendendo anche il ridisegno delle materie; il comma 6 altera il carattere ricognitivo dell’attività delegata, in quanto pone dei criteri direttivi assimilabili ad una ridefinizione delle materie e ad una classificazione gerachica dei principi fondamentali vigenti.