In tema di applicazione della legge n. 131 del 2003 alle Regioni speciali Corte costituzionale, 19 luglio 2004, n. 236

13.07.2004

Corte costituzionale, 19 luglio 2004, n. 236

La Corte ha riunito i giudizi relativi ad una pluralità di ricorsi promossi dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione Siciliana, Sardegna e Valle d’Aosta aventi ad oggetto la legge 5 giugno 2003, n.131.
Ha dichiarato inammissibili:
· le cesure rivolte contro l’art.7, comma 1, in quanto frutto di un errato presupposto interpretativo: il principio del parallelismo tra potestà legislativa e funzioni amministrative non risulta leso dalla disposizione impugnata, in quanto essa si riferisce a competenze normative ulteriori rispetto a quelle indicate negli statuti speciali;
· la questione di legittimità costituzionale dell’art.8, commi da 1 a 4 della medesima legge, ritenendo che la previsione del potere sostitutivo ex art.120 Cost. “fa sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze” per la tutela di interessi unitari. Tale sistema non potrebbe essere disarticolato a favore delle Regioni speciali, poiché creerebbe una inaccettabile separazione tra “il titolo di competenza e i meccanismi di garanzia”;
· l’eccezione di incostituzionalità riferita all’art.10, comma 5, sostenendo la non attualità della lesione lamentata dalle ricorrenti. Il potere sostitutivo di cui si censurano le modalità di esercizio risulta infatti riferito a competenze aventi fondamento costituzionale, non statutario, soggette perciò ad un previo trasferimento di funzioni ai sensi dell’art.11 della legge 131/2003.
La Corte ha invece affermato:
· l’incostituzionalità dell’art.10, comma 6, in quanto tale disposizione ha disciplinato unilateralmente e per di più richiamando un regolamento governativo le funzioni del Commissario del Governo, la cui regolamentazione era affidata alle norme di attuazione degli statuti speciali approvate secondo un’apposita procedura collaborativa.

a cura di Rosella Di Cesare