In tema di ‘potere estero’ delle Regioni Corte costituzionale, 19 luglio 2004, n. 238

13.07.2004

Corte costituzionale, 19 luglio 2004, n. 238

La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna hanno promosso la questione di costituzionalità dell’art.6, commi 1,2,3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n.131, in quanto tale disposizione conterrebbe una disciplina analitica di dettaglio contrastante con la sola competenza concorrente dello Stato in tema di “rapporti internazionali delle Regioni”, ex art.117, comma 3 Cost.
La Corte ha dichiarato:
· inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Sardegna, in quanto il ricorso difettava di una valida delibera di impugnazione che riguardasse l’art.6, per cui l’oggetto non era sufficientemente specificato;
· non fondata quella proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il giudice costituzionale considera la disposizione impugnata come necessaria specificazione delle ‘norme di procedura’ (ex art.117.5), dei ‘casi’ e delle ‘forme’ in cui può esercitarsi il ‘potere estero’ delle regioni (ex art.117.9 Cost.), in conformità con le esigenze unitarie di salvaguardia delle linee di politica estera nazionale.

a cura di Rosella Di Cesare