Corte costituzionale, 9 luglio 2004, n. 220
Giudizio di legittimità in via incidentale promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna avverso la Regione Sardegna
Norme impugnate e parametri di riferimento:
L’art. 98, comma 2 della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 viene impugnato per violazione degli art. 3 e 120, primo comma Cost. nella misura in cui, escludendo i cacciatori non residenti nel territorio della regione dalla possibilità di rinnovare l’autorizzazione venatoria, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento per i soggetti non residenti nella regione, ostacolando, di fatto, la libera circolazione delle persone tra le Regioni.
Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva preliminarmente che la disciplina impugnata si limita a disciplinare la fase transitoria che precede l’attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico regionale. Nell’ambito di tale periodo transitorio, la regola dettata dal legislatore regionale è costituita dalla sospensione delle autorizzazioni per l’esercizio della caccia, mentre l’eccezione è quella della possibilità del rinnovo delle autorizzazioni scadute in favore dei residenti. Tale eccezione trova fondamento nel principio della preferenza del collegamento del cacciatore con il territorio, principio peraltro riconosciuto dalla stessa legislazione statale.
Il carattere transitorio della disciplina oggetto di ricorso non risulta peraltro contraddetto dalla circostanza per cui l’Amministrazione competente non ha ancora approvato il piano faunistico venatorio, sicché la sospensione dei rinnovi delle autorizzazioni venatorie si sarebbe trasformata in definitiva: la mancata approvazione del piano faunistico-venatorio coincide infatti con una condotta omissiva dell’amministrazione competente, rispetto alla quale non mancano comunque nell’ordinamento rimedi di carattere giurisdizionale.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara la questione infondata, evidenziando che la sospensione del rinnovo delle autorizzazioni per i non residenti può considerarsi, anche in ragione della sua transitorietà, frutto di una scelta discrezionale, ma non manifestamente irrazionale, del legislatore regionale.
Giurisprudenza richiamata:
– sulla possibilità di applicare i termini generali di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione: Corte costituzionale, sent. n. 262 del 1997, n. 355 del 2992 e n. 176 del 2004