Corte costituzionale, 6 luglio 2004, n. 205
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Valle d’Aosta
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d’Aosta 14 novembre 2002, n. 23 vengono impugnati per violazione del principio dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso, nonché del principio di uguaglianza, nella misura in cui prevedono l’utilizzo, ai fini della immissione nel ruolo unico regionale, di una procedura interamente riservata a personale già in servizio, con rapporto di diritto privato a tempo indeterminato.
Argomentazioni della Corte:
Appurato che il personale cui si riferiscono le norme censurate non proviene dai ruoli di altra pubblica amministrazione e non è stato originariamente reclutato o selezionato con le procedure del pubblico concorso, la Corte ribadisce che, anche in un regime di impiego pubblico privatizzato, il pubblico concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale all’efficienza dell’amministrazione medesima. Le procedure di selezione, inoltre, devono essere organizzate sulla base di forme non arbitrarie o irragionevoli di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, sicché, salvo in circostanze del tutto eccezionali, è esclusa la riserva integrale dei posti disponibili al personale interno, anche in caso di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, in quanto prevedono una procedura di corso-concorso totalmente riservata a personale già in servizio presso la medesima amministrazione e non precedentemente reclutato per pubblico concorso.
Giurisprudenza richiamata:
– sul concorso pubblico quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego: Corte costituzionale, sent. n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999