No alle operazioni di indebitamento per gli Enti locali

28.06.2004

Ministero dell’Economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Parere 30 aprile 2004, n. 54264

Il Ministero dell’Economia si è occupato del divieto, imposto dall’art. 29, comma 15 della l. 289/2002 (Finanziaria 2003), al perfezionamento di mutui nell’esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificato lo sforamento del patto di stabilità interno. Sull’argomento, per quanto concerne l’anno 2004, ribadendo quanto, a suo tempo, esplicitato nella circolare n. 5/2004, ha chiarito che gli Enti locali, i quali non siano in regola con il patto di stabilità 2003, non possono contrarre debiti per investimenti (mutui con istituti di credito o con la Cassa depositi e prestiti). A tale divieto il Ministero ha contrapposto una sola eccezione, relativa al caso di mutui, deliberati nel corso dell’esercizio 2003, il cui perfezionamento (stipula del contratto, nel caso di mutuo con il sistema bancario e data della concessione, nel caso di mutuo con la Cassa depositi e prestiti) sia “slittato” al 2004.

a cura di Corrado Cardoni