Qual’è l’ordine di votazione delle proposte di limitazione della discussione alle parti che formano oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica?

25.06.2004

Nel corso della seduta del 21 gennaio 2004, in relazione all’esame del disegno di legge recante il Testo unificato recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione-c.d. disegno di legge Gasparri (A.C. 310 e abb.), rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, l’Assemblea esamina diverse proposte volte a limitare, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del regolamento della Camera la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio di rinvio. Accanto alla proposta formulata dalle Commissioni riunite Cultura e Trasporti, sono presentate proposte alternative di limitazione della discussione del provvedimento da parte dei deputati Castagnetti (Margherita, DL-l’Ulivo) e Violante (Democratici di sinistra-l’Ulivo), meno restrittive di quella presentata dalla Commissione.
Dal punto di vista procedurale si è posto il problema dell’ordine di votazione delle proposte di limitazione della discussione; in tal senso, la Presidenza, conformemente alla disciplina parlamentare della procedura di riesame delle leggi rinviate dal Capo dello Stato e ai precedenti applicativi, ha deciso di porre in votazione prioritariamente la proposta formulata dalle Commissioni di merito. Tale prassi costituisce infatti, ad avviso, della stessa Presidenza, attuazione del principio contenuto nell’articolo 86, comma 7, del regolamento della Camera, ai sensi del quale le proposte relative ai tempi e all’oggetto della discussione (stralcio e rinvio in Commissione) rientrano nella sfera di competenza delle Commissioni, in quanto espressione di un loro ruolo propositivo dell’iter del provvedimento.

a cura di Piero Gambale