Energia – Sulla riunificazione della gestione e della proprietà della rete di trasmissione elettrica (Terna-GRTN)

21.06.2004

Con la segnalazione AS278 del 20 aprile 2004 (in Boll. n. 15/2004) l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha espresso al Parlamento il proprio parere sul progetto di riunificazione, in capo ad un unico soggetto destinato ad essere successivamente privatizzato, della proprietà e della gestione della rete di trasmissione elettrica nazionale.
Attualmente, la rete di trasmissione di energia elettrica è per il 94% circa di proprietà di TERNA S.p.A., società del gruppo Enel [1] e per il restante 6% di altri soggetti pubblici e privati, ma viene gestita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), s.p.a. interamente controllata dal Ministero dell’economia.
Con d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (cd. decreto anti-black-out) [2] convertito con modificazioni nella l. 27 ottobre 2003, n. 290 [3], il legislatore, all’art. 1-ter [4] (già artt. 9 e 10 del ddl Marzano [5]), rinviava ad un DPCM [6] l’individuazione dei «criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione» nonché per la «successiva privatizzazione» del «soggetto risultante dalla unificazione», ivi inclusa «la disciplina dei diritti di voto». Nel far ciò, esso stabiliva, tra l’altro, che a decorrere dal 1° luglio 2007 nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica o di gas naturale avrebbe potuto detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al 20% del capitale «delle società che sono proprietarie e gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e gas ».
Medio tempore (esattamente il 3 marzo 2004) il c.d.a dell’Enel ha manifestato l’intenzione di procedere, entro la fine di giugno 2004 (cioè, preliminarmente alla riunificazione) al collocamento in borsa di circa il 49% del capitale sociale di TERNA. Da dichiarazioni rilasciate dai vertici dell’Enel, lo statuto della società avrebbe dovuto prevedere uno sbarramento al 5% del possesso azionario da parte di qualsiasi singolo azionista diverso da Enel.
Sul punto l’Autorità Garante, pur ribadendo che la riunificazione di proprietà e gestione della rete rappresenti un passo necessario nel processo di liberalizzazione del settore elettrico, ha sollevato l’obiezione che una rete di trasmissione interamente in mano a soggetti privati rischierebbe di non risolvere i problemi di insufficienza energetica e di carenze infrastrutturali. Secondo l’Autorità, la forte partecipazione di Enel (20% dal 2007) al capitale della società risultante dalla riunificazione, potrebbe determinare la possibilità per l’incumbent di controllare effettivamente la trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica, con la conseguenza di una distorsione monopolistica delle funzioni sinora svolte dal GRTN.
Secondo l’Autorità, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la effettiva terzietà del servizio, sarebbe più opportuno delegare la gestione della rete ad un soggetto pubblico; infatti, l’obiettivo di garantire un livello adeguato di capacità trasmissiva e di incrementare il parco-centrali potrebbe essere più agevolmente raggiunto da parte di un operatore guidato da logiche pubblicistiche, anche a causa della natura di monopolio naturale delle attività di trasmissione nell’ambito della filiera elettrica.
Per questi motivi l’Autorità Garante ritiene necessario riconsiderare la riforma in corso, nel senso di vietare esplicitamente ad Enel, nonché a qualsiasi altra società di produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica, di detenere quote di capitale nella futura società risultante dalla fusione tra TERNA e GRTN.
L’11 maggio 2004, vale a dire pochi giorni dopo la formulazione del parere citato, è stata finalmente raggiunta l’intesa sulle sorti della rete di trasmissione, con la firma di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [7], che definisce i tempi e le modalità della fusione di TERNA con la società di gestione della rete di trasmissione nazionale e la successiva privatizzazione del soggetto risultante.
Il testo, composto di quattro articoli, al fine di scongiurare possibili comportamenti anticoncorrenziali del futuro gestore della rete, ribadisce che «la gestione del soggetto derivante unificazione (..) deve essere ispirata a principi di neutralità, imparzialità e non discriminazione» fra utenti. Quanto alle modalità della unificazione, il decreto prevede che questa debba avvenire entro il mese di ottobre 2005, mediante il trasferimento da parte del GRTN a TERNA di attività, funzioni, beni e rapporti giuridici attivi e passivi [8]. A trasferimento avvenuto le due società dovranno provvedere al mutamento della ragione sociale.
Il GRTN, entro il 31 dicembre 2004, è poi tenuto a predisporre un nuovo codice di rete [9], contenente le regole ed i sistemi di utilizzo e di accesso alla rete elettrica nazionale, in modo da assicurare sia il buon funzionamento del servizio di dispacciamento sia, più in generale, lo sviluppo e la sicurezza della rete stessa. Il Codice deve prevedere, inoltre, l’istituzione di un Comitato di Consultazione, competente a proporre modifiche ed integrazioni della disciplina, ad esprimere pareri non vincolanti e a dirimere le eventuali controversie derivanti dall’applicazione delle regole, affinché vengano garantite, con il suo operato, la non discriminazione e la trasparenza delle procedure di accesso.
Un ruolo centrale è affidato all’Autorità per l’energia elettrica, essendo questa tenuta, tramite l’attività di regolazione, ad adottare dei meccanismi di incentivazione finalizzati all’unificazione, in capo a TERNA, delle residue porzioni di rete possedute da operatori terzi  (es. Edison; Aem Milano; Acea; Ferrovie dello Stato); tale aggregazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2006 ed è volta a favorire la composizione pluralistica del capitale della società risultante dalla riunificazione (art. 2 DPCM).
All’art. 3 il DPCM stabilisce i criteri di gestione del nuovo soggetto risultante dall’unificazione, il quale dovrà operare secondo i principi di imparzialità e neutralità, senza operare discriminazioni tra gli utenti.
Accogliendo uno dei rilievi fatti dall’Autorità antitrust, il DPCM prevede alcune modifiche allo statuto di TERNA, tra cui: la nomina del c.d.a. tramite voto di lista, con un limite al diritto di voto per detta nomina al 5% del capitale sociale di TERNA per tutti i soggetti operanti nel settore della produzione, importazione, distribuzione, vendita e trasmissione dell’energia elettrica, Enel compresa. Lo stesso limite del 5% è previsto per il possesso di azioni della nuova società in capo a tutti gli azionisti, Enel inclusa.
Quanto ai meccanismi di privatizzazione della futura società, che deve assicurare i due obiettivi «dell’azionariato diffuso» e della «stabilità dell’assetto proprietario», il DPCM stabilisce che Enel, entro il 1° luglio 2007, dovrà «ridurre la propria partecipazione nel capitale di TERNA o del soggetto risultante dall’unificazione» così da non detenere più del 20%, in modo da permettere gradualmente ai nuovi concorrenti di entrare nella proprietà della rete. La riduzione progressiva delle quote potrà avvenire sia mediante l’assegnazione da parte di Enel a favore dei propri azionisti delle azioni di TERNA, sia mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti [10]. Infine, il decreto prevede da un lato, forme di controllo pubblico sulla nuova società, mediante la costituzione di un nucleo stabile formato da uno o più azionisti (si preannuncia un 30-35% alla Cassa Depositi e Prestiti [11]), tale da tutelare le caratteristiche di pubblica utilità del servizio elettrico, dall’altro, l’apertura all’azionariato diffuso con uno sbarramento ai diritti di voto del 5%.
Rispetto alle aspettative e proposte dell’Autorità antitrust, espresse nella segnalazione AS278, solo alcune sono state soddisfatte dal DPCM. In particolare, sebbene i limiti al possesso azionario siano ora imposti indistintamente a tutti gli azionisti, il fatto stesso che le società operanti nel settore della produzione, importazione, distribuzione, vendita e trasmissione dell’energia elettrica possano detenere azioni di TERNA o della futura società risultante dalla unificazione, probabilmente lascerà vive le preoccupazioni dell’Antitrust circa la possibilità che questi operatori seguitino a controllare di fatto l’attività di trasmissione e dispacciamento di energia. Con l’applicazione del DPCM, inoltre, non si realizzerà, come auspicato dall’Autorità, la gestione della rete da parte di un soggetto pubblico, dal momento che la nuova società risultante dall’unificazione sarà caratterizzata sì da un nucleo stabile caratterizzato da investitori istituzionali, ma lascerà anche spazio all’azionariato diffuso.
(Il testo della segnalazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, AS278, è reperibile sul sito www.agcm.it, sezione tutela della concorrenza – pareri e segnalazioni)
(Il testo della legge n. 290/03 è reperibile sul sito www.senato.it/parlam/leggi/032901.htm).

(Il testo del DPCM dell’11 maggio 2004 è reperibile sul sito http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2004/dpcm%2011mag2004.htm)


[1] Il cui capitale sociale è attualmente ripartito fra: il Ministero dell’economia e delle finanze per il 50,6%, Cassa Depositi e Prestiti s.p.a per il 10,4% e dal mercato per il 39%.
[2] Recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”, in G.U. n. 251 del 28 ottobre 2003.
[3] Legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”, in G.U. n. 251 del 28 ottobre 2003.
[4] Rubricato “Misure per l’organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti”.
[5] Cfr. AS 2421, nel testo approvato dalla X Commissione del Senato in data 28 gennaio 2004: le misure concernenti la riunificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione, quelle di privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione, nonché quelle relative alla promozione dello sviluppo delle reti costituivano oggetto degli artt. 9 e 10 del ddl Marzano. Entrambi questi articoli sono sostanzialmente confluiti nell’art. 1-ter della l. 290/2003, di conversione del d.l. 239/2003, divenendo legge.
[6] Da emanarsi «su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive».
[7] Recante “Criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”, in G.U. n. 115 del 18 maggio 2004.
[8] Il trasferimento avviene a titolo oneroso ed esclude a) i beni e i rapporti giuridici afferenti alle sovvenzioni CIP/6; b) le partecipazioni detenute nel Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. e nell’Acquirente Unico S.p.A.; c) gli oneri e gli stanziamenti di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere dal GRTN fino alla data di efficacia del trasferimento stesso (art. 1, DPCM).
[9]Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” (art. 1 co. 4, DPCM).
[10] Effettuata l’operazione di riduzione sino al 20%, Enel “potrà” successivamente cedere l’eventuale quota residua nel capitale di TERNA tramite procedure non discriminatorie, volte a diffondere l’azionariato tra i risparmiatori e gli investitori istituzionali (art. 4, co. 3).
[11] Da informazioni di stampa, l’attribuzione del controllo alla (ancora pubblica) Cassa Depositi e Prestiti corrisponderebbe alla volontà del Ministro delle attività produttive (specie del Direttore generale Garribba) e del Presidente della X Commissione Attività Produttive, Tabacci.
a cura di Fabiana Di Porto - Irene Pacelli