La Corte tutela la potestà concorrente Corte Costituzionale, 7 giugno 2004, n. 166

13.06.2004

Corte Costituzionale, 7 giugno 2004, n.166.

Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n.20 (Norme contro la vivisezione) per violazione degli articoli 117, commi primo, secondo e terzo, Cost. e dell’articolo 33, primo comma della Costituzione.
La legge in questione vieterebbe nel territorio regionale ogni attività di allevamento, utilizzazione o cessione, a scopo di ricerca, di cani e gatti, prevedendo sanzioni in caso di violazione del precetto. Essa inoltre porrebbe un divieto assoluto di vivisezione di qualsiasi animale a fini didattici, salvi alcuni casi previsti da accordi stipulati con istituti scientifici ed università. Ad opinione del ricorrente la legge censurata inciderebbe sulle materie della ricerca scientifica e della tutela della salute, le quali, in base all’art.117, terzo comma, della Costituzione sono affidate alla potestà concorrente dello Stato e delle Regioni. In particolare l’art.2, vietando in maniera indiscriminata nel territorio regionale le attività suindicate, contrasterebbe con il d. lgs. 27 gennaio 1992, n.116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), che individua il fondamento e i limiti della sperimentazione ammessa sugli animali.
Per questo motivo, la legge regionale avrebbe l’effetto di violare anche l’art.117, comma primo, della Costituzione, nella misura in cui ostacolerebbe l’attività di sperimentazione ammessa nell’ordinamento comunitario.
La normativa in oggetto, inoltre, nel prevedere sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in essa contenute, violerebbe la competenza esclusiva statale in tema di ordinamento civile, come stabilito nell’art.117, secondo comma, lett.l), Cost. Infine, la suddetta legge non sarebbe in sintonia con il primo comma dell’art.33, Cost., relativo alla libertà scientifica, in quanto porrebbe un ostacolo assoluto alle ricerche scientifiche del tipo in oggetto.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.2 della legge della Regione Emilia-Romagna 1°agosto 2002, n.20.
Il giudice delle leggi ha provveduto innanzitutto a circoscrivere la materia del contendere, ammettendo solo le censure specifiche relative all’art.2, in relazione alla lesione del terzo comma dell’art.117, Cost., poiché gli altri termini della questione contengono riferimenti eccessivamente generici. Si rifiuta pertanto la tesi avanzata dalla Regione per cui la disposizione censurata rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni, poiché in virtù della terminologia utilizzata, risulta chiaro il riferimento alla materia della “ricerca scientifica”, come tale rientrante nella legislazione concorrente. Per queste ragioni, spetta al legislatore statale determinare i principi fondamentali della materia, espressamente contenuti nel d.lgs. 116/92 attuativo della disciplina comunitaria. La normativa statale, oltre a recepire le disposizioni comunitarie, ha già direttamente dettato una disciplina più rigida di quella europea, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, non derogabile, né modificabile dal legislatore regionale, in quanto considerata principio fondamentale della materia.
La dichiarazione di incostituzionalità del suddetto art.2 comporta l’illegittimità costituzionale consequenziale anche degli articoli 3 e 4 della legge 20/02, i quali disciplinano il sistema sanzionatorio e i poteri di vigilanza relativi alle prescrizioni contenute nell’art.2.

a cura di Rosella Di Cesare