Commissione europea: Libro Verde relativo ai partenariati pubblico – privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni – Bruxelles, 30.04.2004 COM(2004) 327 definitivo.
La Commissione fa il punto sul quadro giuridico in cui si muovono le varie iniziative di partenariato pubblico – privato. L’obiettivo è quello di sondare se sono necessarie regole ad hoc o se sono sufficienti le attuali direttive sugli appalti pubblici 2004/18/Ce ( che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi) e 2004/17/Ce (che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori dell’acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali).
Innanzitutto viene fornita una definizione giuridica del partenariato p/p: si ricorre a tale espressione quando si è in presenza di un’operazione caratterizzata da una stretta collaborazione fra un’ amministrazione pubblica ed un soggetto privato, collaborazione che può manifestarsi sin dalla fase dell’individuazione dell’idea progettuale, per poi proseguire nella fase della gara e in quella della realizzazione.
La Commissione individua quali elementi caratterizzanti le operazioni di PPT:
– la durata relativamente lunga della collaborazione;
– la modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte del settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti;
– il ruolo importante dell’operatore economico che partecipa a varie fasi del progetto;
– la ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato sul quale sono trasferiti i rischi di solito a carico del settore pubblico.
Naturalmente non tutte le forme di collaborazione sono così articolate, anche se in genere si parla di partenariato p/p in caso di collaborazione a medio/lungo termine, caratterizzate da una componente finanziaria molto complessa, con una suddivisione di ruoli e di rischi fra soggetti pubblici e privati ben di al di là del semplice affidamento di un incarico o di un’opera.
Il Libro Verde distingue fra due diverse tipologie di partenariato p/p:
– quella di tipo contrattuale, basato sui legami contrattuali di vari soggetti; esso definisce vari tipi di operazioni, nei quali uno o più compiti, più o meno ampi vengono affidati al partner privato.In questo contesto uno dei modelli più conosciuti è il modello concessorio.
– e quello di istituzionalizzato societario o partecipativo che implica la creazione di una entità detenuta congiuntamente dal settore pubblico e dal settore privato, sia tramite il passaggio a controllo privato di una impresa pubblica già esistente.
In questo tipo di partenariato gli obblighi delle parti pubbliche e private sono previsti dagli statuti e dai documenti costitutivi di una società mista creata per realizzare un determinato intervento.
Nella prima tipologia il contratto in questione non potrà essere che un appalto pubblico o una concessione e si dovrà quindi decidere se sia nella specie applicabile la normativa comunitaria sugli appalti.
Nel secondo caso, la finalità del soggetto a capitale misto, sarà quella di realizzare un opera o, più frequentemente, la gestione di un servizio pubblico.
Nella società mista, creata per dar vita ad una forma di partenariato p/p, la scelta del socio privato non potrà prescindere dall’osservanza dei principi che regolano le procedure di aggiudicazione degli appalti: trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, mutuo riconoscimento.
Una procedura molto adatta al partenariato è quella del dialogo competitivo previsto all’art. 29 della nuova direttiva 2004/18/Ce sul coordinamento delle procedure per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture: ad una fase molto simile alla procedura negoziata, in cui si svolge un dialogo tecnico fra autorità pubblica e soggetto privato (dialogo che può portare anche a modifiche significative dalla proposta ideativa) segue la gara vera e propria, alla quale possono concorrere anche i soggetti che hanno preso parte al dialogo tecnico.
Il Libro Verde si sofferma anche su alcune recenti esperienze in materia di project financing, nell’ambito delle quali gli operatori economici hanno la possibilità di formulare una proposta dettagliata di realizzazione e gestione di una infrastruttura, eventualmente su invito dell’amministrazione.
Il documento, dopo aver sottolineato i vantaggi di tali pratiche, invita gli Stati Membri ad assicuarasi che le procedure utilizzate siano effettivamente concorrenziali e rispettose dei principi comunitari.
Sotto tale profilo la Commissione invita gli Stati Membri a riflettere su alcune recenti inziative ( tra le quali anche quella della Legge Merloni che ha inserito una sorta di “diritto di prelazione” a favore del promotore) volte a accordare al soggetto che lancia l’iniziativa alcuni vantaggi da far valere in occasione della messa in concorrenza della attività di sviluppo del progetto in questione.
Particolarmente interessanti sono alcune riflessioni relative alla possibilità di introdurre meccanismi di adeguamento automatico del prezzo o alla previa fissazione delle circostanze in presenza delle quali sia ammessa una revisione delle tariffe percepite: si tratta di correttivi consentiti purché nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.