Mansioni superiori

28.05.2004

La disciplina del lavoro pubblico prevede la inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. ed al fine di poter retribuire le mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico sono necessari, oltre ad un’espressa previsione normativa, anche il preventivo provvedimento d’incarico, la disponibilità del posto in organico, l’incarico deve avere ad oggetto le mansioni della qualifica immediatamente superiore (requisiti previsti anche per la retribuibilità delle mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego con gli enti locali ex art. 72, comma 4, d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268).

L’ingiustificato arricchimento è un requisito essenziale al fine di esperire tale azione di cui all’art. 2041 c.c. e non può rilevarsi in capo alla P.A. per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita.

Nel caso di svolgimento di mansioni superiori per sostituzione in un posto vacante e disponibile, senza che si sia provveduto a coprirlo, l’amministrazione “ è tenuta a corrispondere il trattamento economico in relazione all’attività concretamente svolta, attesa l’illegittimità di tale comportamento (dell’amministrazione), che mantiene l’assegnazione, o tollera l’esercizio delle mansioni.”

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a cura di Daniela Bolognino