Convertito in legge il decreto legge 29 marzo 2004, n. 81: introdotta per i dirigenti medici la facoltà di reversibilità dell’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con il S.s.n.

23.05.2004

Convertito in legge il decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 recante “Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica”: introdotta per i dirigenti medici la facoltà di reversibilità dell’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con il S.s.n.

Il travagliato iter del decreto legge sulle emergenze sanitarie (d.l. 29.03.2004 n. 81), già presentato nello scorso gennaio (d.l. 21.01.2004 n. 10) e decaduto per la mancata conversione in legge del Parlamento, è giunto alla sua conclusione con la conversione in legge (in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Il testo definitivo prevede stanziamenti di spesa per le seguenti finalità:
a) istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, operante in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Viene previsto, altresì, che il Centro operi in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con gli Istituti nazionali quali ISS, ISPESL, IZS, IRCCS, Università, altre strutture di ricerca pubbliche e private e organi della sanità militare;
b) istituzione dell’Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi che avrà sede a Milano presso l’Ospedale Maggiore, denominato Fondazione “Istituto nazionale di genetica molecolare – INGM”;
c) progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d’America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell’oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo, da individuarsi individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In sede di conversione del medesimo decreto legge, è stato approvato un emendamento che prevede:
a) un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo screening del cancro alla mammella e del collo dell’utero
b) finanziamenti aggiuntivi per il Centro nazionale per i trapianti
c) l’esenzione dell’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta dall’obbligo di notificazione relativa al trattamento dei dati sanitari
d) l’introduzione a favore dei dirigenti medici della facolta di scegliere anno per anno (entro il 31 novembre) la reversibilità dell’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con il S.s.n., facendo salvi sia i benefici economici afferenti all’indennità di esclusiva (che non è indennità di irreversibilità), sia la possibilità di aspirare alla direzione di strutture semplici e complesse.
Quest’ultima importante modifica del rapporto di lavoro della dirigenza medica, più volte annunciata dal Ministro della Salute, dà adìto a più d’una perplessità.
Preliminarmente, appare arduo dimostrare che si verta in un caso “straordinario” di “necessità ed urgenza”, presupposti che l’articolo 77 della Costituzione richiede in materia di decreti legge.
Nel merito, si profila il rischio di una ingovernabilità delle aziende sanitarie sotto il profilo organizzativo; è noto, infatti, come dimostra lo stesso atto aziendale di diritto privato, che programmazione e gestione aziendale non possono essere disgiunte dal rapporto di lavoro della dirigenza medica, e che la possibilità di reversibilità della scelta esclusiva anno per anno consente soltanto programmazioni “a vista” e di corto respiro.
La questione non è – come sembra ritenere il legislatore nazionale – quella di attribuire alle Regioni la possibilità di “prevedere un termine inferiore” per esercitare l’opzione, quanto quella di garantire un congruo periodo di stabilità e certezza e pertanto, semmai, un termine superiore. Sotto tale profilo, avrebbe avuto molto più senso “agganciare” la facoltà di reversibilità alla durata contrattuale.
In ogni caso, limitare gli spazi di intervento regionale alla mera previsione di un termine inferiore per la scelta, appare del tutto limitativo delle competenze legislative ed organizzative che le Regioni hanno a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione. Del resto, appare arduo sostenere che il principio della “reversibilità dell’opzione di esclusiva” per i dirigenti medici costituisca un “principio fondamentale” ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost., e ciò sia che si ritenga di vertere nell’ambito della materia “tutela della salute”, sia che si inquadri il principio nell’alveo della materia delle “professioni”.
Da ultimo, non può tacersi sui potenziali effetti sul rapporto tra dirigenza medica e pazienti e sulla credibilità complessiva del SSN: la non esclusività del rapporto di lavoro di un dirigente medico affidatario di una struttura complessa, infatti, è una contraddizione in termini, non potendosi conciliare l’esercizio della libera professione extramoenia con la direzione affidata nell’ambito del SSN. Non solo i giudici, ma anche i medici, devono apparire, oltrechè essere, imparziali; e l’imparzialità della dirigenza medica può essere declinata e garantita soltanto nella chiarezza e trasparenza delle scelte. Sotto tale profilo, ai limiti del grottesco è la qualificazione della reversibilità dell’opzione sull’esclusiva in termini di “situazione di pericolo per la salute pubblica”.
Il testo del decreto legge è cosultabile al sito: www.parlamento.it

a cura di Enrico Menichetti