Energia – L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha disciplinato il mercato della capacità di energia per il 2004

21.05.2004

Con deliberazione del 6 febbraio 2004, n. 13, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha disciplinato il cd. “mercato della capacità di energia” per l’anno 2004, definendo le modalità di assegnazione e di contrattazione tra il Gestore della rete di trasmissione da un lato e l’Acquirente Unico e i clienti del mercato libero dall’altro (AEEG Procedure di assegnazione per l’anno 2004 della capacità produttiva di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004, in GU n. 42 del 20-2-2004; il testo della delibera è scaricabile all’indirizzo http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2004/AEEG%20del2004%20n.13.htm).
Lo scopo del provvedimento è quello di garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell’energia elettrica e di favorire la pluralità dei soggetti assegnatari, mediante la previsione di una quota massima di capacità produttiva detenibile da ciascun soggetto, quota che non può superare il 10% della capacità assegnabile con riferimento a ciascuna procedura di aggiudicazione.
Il GRTN distingue la capacità produttiva assegnabile su base annuale in bande di durata annuale da quella assegnabile su base trimestrale in bande di durata trimestrale, e prevede procedure distinte per le contrattazioni a seconda che controparti siano i clienti del mercato libero ovvero l’Acquirente Unico. Ad ogni modo, in relazione ad entrambi i soggetti, il Gestore si ispira, nell’espletamento dei meccanismi di assegnazione, a criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
Il provvedimento dell’Autorità prevede che i clienti del mercato libero formulino al Gestore della rete proposte di acquisto irrevocabili sino alla conclusione della procedura di assegnazione, ai sensi dell’art. 1329 cod. civ.; la quota domandata non può superare né la potenza media acquistata nel 2003, né il numero di bande assegnabili in base ai criteri definiti all’art. 2 della delibera stessa. Nel caso in cui le bande richieste superino quelle assegnabili, il Gestore procede ad una riduzione mediante coefficienti che garantiscono l’equità nella vendita della capacità stessa.
La procedura si conclude con l’accettazione delle proposte di acquisto da parte del Gestore e l’assegnatario è obbligato a versare, per ciascuna ora, l’importo determinato in base a formule matematiche che garantiscono la trasparenza dei prezzi, comprensivi peraltro del corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.
Infine, la delibera stabilisce che il Gestore tenga una contabilità separata dei proventi derivanti dalla cessione dell’energia elettrica e trasmetta all’Autorità un rapporto dettagliato su ciascuna procedura di assegnazione di capacità produttiva.

a cura di Irene Pacelli