Emilia Romagna: modificata la normativa in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti

21.05.2004

Con la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 48 del 15 aprile 2004 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, sono state apportate delle modifiche alla normativa regionale in materia di servizi pubblici. Più precisamente, con gli articoli 45, 46 e 47, si è intervenuto sugli articoli 18, 18 bis e si è aggiunto l’articolo 25 ter nella legge regionale n. 25 del 1999 recante Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In tema di rifiuti urbani, sono state introdotte delle misure di promozione della raccolta differenziata in relazione alla quale si stabilisce che “nella convenzione per l’affidamento del servizio…..[vengano fissati degli] standard di prestazione e di qualità che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti”. Tali standard di prestazione e di qualità, continua ancora la norma, “devono essere funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata indicata nel piano di ambito, che non può comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente” (art. 18 bis, comma 1 bis).

Altra questione oggetto dell’innovazione legislativa è quella concernente le tariffe per le quali si prevedono delle “forme di riduzione…commisurate alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata” (art. 18, comma 2 bis).
Sempre in tema di tariffe, l’altra novità di rilievo è quella contenuta nell’articolo 25 ter che prefigura l’adozione di un metodo tariffario regionale per la definizione della tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti. Tale metodo, da stabilirsi con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dovrà essere determinato tenendo conto “di meccanismi incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilità dello sviluppo, della qualità del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, dell’entità dei costi di gestione e dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, nonché quanto previsto dall’articolo 14, comm1 4 e 4 bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36“. E’ prevista altresì la possibilità di “tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un elevato livello di qualità.” Infine, per quanto riguarda le successive determinazioni della tariffa si stabilisce che il metodo debba tener conto “degli obiettivi di miglioramento della produttività e dell qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”.

a cura di Luigi Alla