Determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione

20.05.2004

Legge 23 aprile 2004, n. 104

La legge 23 aprile 2004, n. 104 (Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2004, n. 96) opera la conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.In particolare il provvedimento normativo stabilisce che Il prezzo di vendita delle unita’ immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, secondo le modalità disciplinate dalla legge 23 novembre 2001, n. 410) la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, e’ determinato, al momento dell’offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001. La norma precisa anche che Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite gia’ concluse e’ corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili. Il rimborso e’ effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprieta’ dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Le disponibilita’ del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti.

a cura di Laura Lamberti