Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’ uso pubblico

20.05.2004

Legge 15 aprile 2004, n. 106

La legge 15 aprile 2004, n. 106 (Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98) reca norme in tema di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’ uso pubblico.
Si tratta di un intervento volto a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana. La legge indica le categorie di documenti destinati al deposito legale che sono: a) libri; b) opuscoli; c) pubblicazioni periodiche; d) carte geografiche e topografiche; e) atlanti; f) grafica d’arte; g) video d’artista; h) manifesti; i) musica a stampa; l) microforme; m) documenti fotografici; n) documenti sonori e video; o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE); p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; q) documenti diffusi su supporto informatico; r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q). La norma inoltre individua i soggetti obbligati al deposito legale che sono: a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica; b) il tipografo, ove manchi l’editore; c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari; d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

a cura di Laura Lamberti