Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

18.05.2004

Legge 6 febbraio 2004, n. 36 (in G. U. 14 febbraio 2004, n. 37)

La legge 36/2004, alla fine di un lungo percorso normativo, iniziato (per le Regioni a statuto ordinario) con il d.p.r. 11/1972 e con il d.p.r. 616/1977, passato per il d.lgs. 112/1998 (che, all’art. 70, stabiliva il conferimento alle Regioni delle competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie per i compiti statali) e per il d.p.c.m. 11 maggio 2001, ha provveduto a definirne la natura giuridica, i compiti, l’organizzazione ed i rapporti con le Regioni e gli Enti locali. Essa stabilisce che il Corpo forestale rientra tra le forze di polizia ad ordinamento civile e mantiene un’organizzazione unitaria facente capo al Ministro delle Politiche agricole e forestali (salvo la dipendenza funzionale da quello dell’Interno per le questioni afferenti l’ordine pubblico) e che il Ministero dell’Ambiente possa avvalersene per lo svolgimento di alcune particolari funzioni, quali il contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio con riferimento alle alterazioni ambientali. Per quanto concerne i rapporti con le Regioni, la legge prevede che il Ministro per le Politiche agricole e forestali possa stipulare apposite convenzioni per l’affidamento di compiti e funzioni loro proprie e che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il personale del Corpo forestale possa transitare, alle condizioni stabilite, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali.

a cura di Corrado Cardoni