Una nuova sentenza sulla legittimità della sostituzione regionale nei confronti degli Enti locali
a cura di Elena Griglio
Corte Costituzionale, 14 maggio 2004, n. 140
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Basilicata
Norme impugnate e parametri di riferimento:
L’art. 4, comma 2 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20 viene impugnata per violazione degli artt. 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione, nella misura in cui, nel definire le competenze dei Comuni in merito all’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti su aree private, prevede, in caso di inerzia dei Comuni, un’ipotesi di intervento a carattere sostitutivo della Regione.
Argomentazioni della Corte:
Riprendendo le argomentazioni già esposte nella sent. n. 43 del 2004, la Corte ribadisce l’ammissibilità, in linea generale, degli interventi sostitutivi previsti dalla legislazione regionale di settore in capo ad organi della Regione nei confronti di Enti locali. Dato il carattere eccezionale di tali forme di sostituzione rispetto al normale svolgimento delle funzioni degli Enti locali, la Corte specifica tuttavia che la disciplina regionale delle ipotesi di sostituzione nei confronti di Comuni e Province deve rispettare quattro fondamentali requisiti: disciplina con legge dei presupposti sostanziali e procedurali dell’ipotesi di sostituzione; limitazione del potere sostitutivo ai soli atti la cui obbligatorietà sia espressiva di interessi di dimensione più ampia; esercizio del potere sostitutivo da parte di un organo di governo della Regione; garanzia, nell’ambito della disciplina del potere sostitutivo, di un apposito procedimento che, in ottemperanza al principio di leale collaborazione, consenta all’ente che deve essere sostituito di interloquire ed eventualmente di provvedere in forma diretta.
Decisione della Corte:
Appurato che la norma impugnata rispetta tutti i limiti e le condizioni richiesti per il legittimo esercizio del potere sostitutivo, la Corte dichiara che l’art. 4, comma 2 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20 non costituisce una forma di indebito controllo sulla equiordinata autonomia comunale.
Giurisprudenza richiamata:
– Sul carattere “straordinario” ed “aggiuntivo” degli interventi governativi ex art. 120 Cost.: Corte costituzionale, sent. n.43 del 2004
– Sull’ammissibilità, in linea generale, degli interventi sostitutivi previsti dalla legislazione regionale di settore in capo ad organi della Regione nei confronti di Enti locali: Corte costituzionale, sent. n. 43, 69 e 112 del 2004
– Sull’obbligo di prevedere e disciplinare con legge le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo: Corte costituzionale, sent. n. 338 del 1989
– Sul divieto di configurare meccanismi di sostituzione nei confronti di attività discrezionali nell’an: Corte costituzionale, sent. n. 177 del 1988
– Sull’esigenza che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo: Corte costituzionale, sentt. n. 460 del 1989, n. 313 del 2003
– Sull’esigenza di garantire all’ente sostituito, nel procedimento di esercizio del potere sostitutivo, le modalità per evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento e per interloquire con l’ente titolare del potere di sostituzione: Corte costituzionale, sent. n.416 del 1995; ord. n. 53 del 2003.
– Sulla possibilità, per la legge statale e regionale, di disciplinare, secondo l’ordine delle rispettive competenze costituzionali, ulteriori ipotesi di poteri sostitutivi rispetto a quelli previsti nell’art. 120 Cost.: Corte costituzionale, sent. n. 313 del 2003
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