I libretti di idoneità sanitaria al vaglio della CorteCorte costituzionale, 26 maggio 2004, n.162

13.05.2004

Corte costituzionale, 26 maggio 2004, n.162.

Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale contro quattro leggi regionali per violazione dell’art.117, secondo comma, lett.h) e terzo comma della Costituzione. Le norme impugnate sono state: a) l’art.1, comma 2 e gli “articoli ad esso collegati” della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n.24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare); b) gli art.7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n.11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria); c) gli articoli 2 e 4 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n.12 (norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica); d) l’art.45 della legge della Regione Lazio11 settembre 2003, n.29.
Le disposizioni censurate contenute nelle leggi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e l’art.4 della legge della Regione Lombardia contrasterebbero con l’art.117 secondo comma, lett.h) e terzo comma della Costituzione in quanto eliminano in generale l’obbligo del “libretto di idoneità sanitaria” previsto dall’art.14 della legge 30 aprile 1962, n.283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265). L’ art.45 della legge della Regione Lazio elimina invece il libretto di idoneità sanitaria solo per i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, sarebbe stato violato un “principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute pubblica”, contenuto nel citato art.4, che assumerebbe quindi la natura di parametro interposto. Inoltre, in base al alcune sentenze della Cassazione relative all’obbligo scaturente dall’art.14 l.283/1962, i legislatori regionali avrebbero invaso le attribuzioni statali in materia di “ordine pubblico e sicurezza”.
La Corte Costituzionale ha riunito i giudizi in un’unica sentenza, stabilendo:
· l’inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell’art.1.2 della legge della Regione Toscana n.24 del 2003;
· la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna n.11 del 2003;
· la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.2 e 4 della legge della Regione Lombardia n.12 del 2003;
· la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.45 della legge della Regione Lazio n.29 del 2003.
Con riferimento al ricorso sollevato contro la legge della Regione Toscana, la Corte sottolinea che esso è stato depositato oltre il termine prescritto dall’art.31, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n.87 stabilito a pena di decadenza, ed è, pertanto, inammissibile. Successivamente, il giudice delle leggi ha svolto delle considerazioni generali in tema di modalità di proposizione dei ricorsi, respingendo le eccezioni di inammissibilità del ricorso governativo sollevate rispettivamente dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio. In particolare, è stata ribadita la possibilità che venga contestata la legittimità costituzionale di una norma regionale contemporaneamente alla luce del secondo e terzo comma dell’art.117 Cost., in quanto la normativa impugnata incide su più profili. Inoltre, recentemente (v. sent.274/2004), la Corte ha chiarito che lo “Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale”, non solo per ragioni di incompetenza.
Con riferimento all’abolizione del libretto di idoneità sanitaria, ad opinione del giudice delle leggi, le censure sono infondate. In primo luogo, la presunta violazione dell’art.117, secondo comma, lett.h) è infondata, in quanto la portata della materia “ordine pubblico e sicurezza” è limitata alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico. In secondo luogo, l’affermazione per cui l’art.14 della legge 283/1962 sarebbe un principio fondamentale immodificabile in materia sanitaria, contrasta con la profonda trasformazione della legislazione a tutela della disciplina igienica degli alimenti. A sostegno di tale idea, la Corte richiama sia lo stadio attuale del dibattito a livello scientifico internazionale, sia alcune direttive della Comunità europea, recepite dal legislatore nazionale con d.lgs. 26 maggio 1997, n.155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 Ce concernenti l’igiene dei prodotti alimentari), con d.lgs. 3 marzo 1993, n.123 (Attuazione della direttiva 89/397 CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), e con d.lgs. 26 maggio 1997, n.156 (Attuazione della direttiva 93/99 CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari).
Tale evoluzione normativa ha affiancato al preesistente sistema sulla disciplina igienica relativa alle sostanze alimentari un nuovo sistema europeo di garanzia sulle modalità di tutela dell’igiene dei prodotti alimentari. Le prescrizione dell’art.14 l.283/1962 non possono più essere considerate principi fondamentali della materia, ma valgono come modalità di realizzazione del principio ispiratore della normativa in esame, ovvero la necessità di tutelare l’igiene dei prodotti alimentari. La Corte ha già affermato, infatti, che i principi fondamentali possono essere ricavati dalle disposizioni legislative esistenti anche se non corrispondono alla lettera di queste ultime, in quanto l’importante è rilevarne l’effetto sostanziale.
Pertanto, le leggi delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, ricollegandosi al d.lgs.n.155/1997, sopprimono l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria prevedendo però iniziative specifiche di formazione per il personale del settore dei prodotti alimentari, confermando quindi l’esigenza di continui interventi preventivi, di controllo e ispezione sui comportamenti igienici di tali soggetti.

a cura di Rosella Di Cesare