Corte costituzionale, 7 maggio 2004, n.135
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.6, comma I, lettera d), dell’art.8, dell’art.27, comma II, lettera d) della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n.10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.
Norme impugnate e parametri costituzionali:
Le norme impugnate prevedono, tra i requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la non titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, al cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n.392, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di medie condizioni abitative, situato nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
Ad avviso del giudice rimettente tali norme contrasterebbero con gli artt.3 e 97, Cost., in quanto facenti riferimento, ai sensi della legge n.392 del 1978, al valore locativo dell’immobile “non più idoneo a rappresentare il fabbisogno abitativo” il quale è da ritenersi irragionevole sia perché non legato ad indici oggettivi, quali potrebbero considerarsi la superficie abitabile o il valore di mercato del bene, sia perché non più in grado di rispecchiare la realtà economico-sociale del paese.
Argomentazioni della Corte costituzionale:
Ad avviso della Corte il criterio per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica cui la norma fa riferimento non si fonda su un indice adeguato di valutazione del cespite immobiliare dell’interessato, quanto piuttosto, in modo del tutto irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito, basato sul valore locativo previsto dalla citata legge n.392 del 1978, il quale non può però più essere rappresentativo del reddito effettivo dell’immobile stesso. L’abrogazione dell’art.12 della legge n.392 del 1978, che stabiliva le diverse basi di calcolo del valore locativo ai fini dell’equocanone per le locazioni abitative, ha infatti privato sostanzialmente di significato i precedenti indici convenzionali e coefficienti correttivi di valutazione su cui appunto tale valore si basava.
Decisione della Corte costituzionale:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.6, comma I, lettera d), dell’art.8, dell’art.27, comma II, lettera d) della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n.10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica).