Corte Costituzionale, 7 maggio 2004, n. 134
La controversia sottoposta all’esame della Corte riguarda la «legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11» impugnata per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.. In particolare è stato impugnato dal Governo l’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), che prevede, tra i componenti del Comitato di indirizzo dell’istituendo Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, i Prefetti della Regione, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona.
La norma censurata, secondo i giudici costituzionali, non si limita a prevedere l’utilizzazione di magistrati per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari estranei ai loro compiti di istituto, suscettibili, quindi, di essere autorizzati sulla base dei presupposti e con le modalità previsti dalla disciplina sullo stato giuridico dei magistrati (v. sentenze n. 224 e n. 285 del 1999), ma attribuisce nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari in quanto tali, configurandoli ex lege come componenti necessari di un organo regionale, al quale essi dovrebbero pertanto partecipare obbligatoriamente.
Il tenore della norma esclude infatti che la partecipazione al Comitato di indirizzo sia rimessa alla libera volontà dei titolari degli uffici giudiziari indicati, come nelle ipotesi in cui è prevista la semplice possibilità di partecipare a riunioni di altri organi (v. ad esempio quanto disposto dall’art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, per gli appartenenti all’ordine giudiziario, che possono essere invitati dal Prefetto, d’intesa con il Procuratore della Repubblica competente, a partecipare alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica).
In tal modo la norma invade,a parer del giudice costituzionale,la potestà legislativa esclusiva dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, e viola la riserva di legge statale prevista dall’art. 108, primo comma, Cost. in tema di ordinamento giudiziario (v. sentenza n. 43 del 1982).
Per le medesime ragioni, anche l’aver previsto la partecipazione dei Prefetti al Comitato di indirizzo, contemplata dall’art. 3, comma 3, lettera d), della legge impugnata, lede la competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. Al riguardo, non rileva che in questo caso la legge stabilisca che i Prefetti della Regione possono farsi sostituire da loro delegati: anzi, tale circostanza suona come conferma che la norma attribuisce un nuovo compito all’ufficio statale, specificando che esso può esser svolto sia dal capo dell’ufficio, sia da un suo delegato.
Tuttavia, la Consulta ritiene che queste argomentazioni non escludono che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, sulla falsariga di quanto ad esempio prevede il d.P.C.M. 12 settembre 2000, il cui art. 7, comma 3, in relazione al comma 1, dispone che il Ministro dell’interno promuove «le iniziative occorrenti per incrementare la reciproca collaborazione» tra organi dello Stato e regioni in tema di «sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini».
Ma le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati.