Corte Costituzionale, 16 aprile 2004, n.120
Giudizio di legittimità costituzionale dellaart.3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n.140 (Disposizioni per l’attuazione dellaart.68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato)
Norme impugnate e parametri costituzionali:
La norma censurata dispone che l’insindacabilità di cui all’art.68, comma 1, Cost., si applica anche “per ogni altra attività ?…? di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”.
Ad avviso del ricorrente la norma violerebbe le seguenti disposizioni costituzionali in ragione dei siffatti rilievi:
– art.68, comma 1, Cost., in quanto la norma introdurrebbe nell’ordinamento una nozione di insindacabilità in forza della quale la garanzia costituzionale di cui all’art.68, comma 1, Cost., verrebbe a coprire dichiarazioni difficilmente determinabili a priori, del tutto slegate dalle procedure parlamentari tipiche e da quelle forme di controllo ad esse inerenti tramite le quali si realizza il bilanciamento tra prerogative dell’istituzione parlamentare e tutela dell’individuo;
– art.24, Cost., giacché l’introduzione di una così ampia garanzia con semplice legge ordinaria, anziché con legge costituzionale, determinerebbe una ingiustificata compressione dei diritti delle persone offese dal reato;
– art.3, Cost., in quanto la norma sarebbe illegittima sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza.
Argomentazioni della Corte:
La norma oggetto di censura, la quale si pone per altro in continuità ideale con la serie ininterrotta dei 19 decreti legge in materia di attuazione dellaart.68, Cost., emanati tra il 1993 e il 1996, è da ritenersi di mera attuazione del disposto costituzionale, e cioè finalizzata a renderlo immediatamente e direttamente operativo. Essa, infatti, si limita a rendere esplicito il contenuto della disposizione stessa, specificando, ai fini della immediata applicazione dell’art.68, comma 1, Cost., gli “atti di funzione tipici”, nonché quelli che, pur non tipici, sono comunque connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di localizzazione. In relazione a questi ultimi, infatti, è la dimensione funzionale degli stessi, richiamata dalla norma oggetto del giudizio, che costituisce il presidio delle attività parlamentari e, insieme, del principio di uguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellaart.3, comma 1 della legge 20 giugno 2003, n.140.
Commenti disponibili on-line:
– A. PUGIOTTO, Un confine tra prerogativa e privilegio, nel Forum di Quaderni costituzionali
– T. F. GIUPPONI, La Corte rimanda (per ora) il giudizio sulla “pregiudizialità” parlamentare e ritorna sul regime costituzionale delle immunità, nel Forum di Quaderni costituzionali
– L. PESOLE, L’insindacabilità parlamentare nella giurisprudenza costituzionale, nella rivista elettronica, Federalismi