Giurisdizione del giudice ordinario – scorrimento di graduatoria.

14.04.2004

La competenza al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, per le controversie relative all’assunzione al lavoro, decorre dall’approvazione della graduatoria e dalla proclamazione del vincitore del concorso in questione; mentre sono di competenza del Giudice Amministrativo le controversie relative alla formazione della graduatoria stessa, in quanto hanno ad oggetto “una fase procedimentale che riguarda la procedura concorsuale non ancora definita”.

Quando l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/01, attribuisce all’A.G.O. il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, (nel caso in esame “all’assunzione”), si riferisce “agli atti susseguenti alla nascita del diritto soggettivo all’assunzione”e “non agli atti che sono condizione della nascita dello stesso” .

Qualora si verifichi una vacanza in organico e sussista una graduatoria (di precedente concorso) ancora efficace, si ”preclude all’amministrazione la possibilità di bandire una nuova procedura”, potendo servirsi dello “scorrimento”, che presuppone una decisione della Amministrazione stessa di coprire il posto, equivalente a quella di avviare la procedura di concorso (senza chiaramente alcun obbligo all’assunzione nei confronti dei candidati non vincitori).

a cura di Daniela Bolognino


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