In tema di referendum sulla alla variazione dell’assetto territoriale regionale Corte costituzionale, 28 ottobre – 10 novembre 2004, n. 334

13.04.2004

Corte costituzionale, 28 ottobre – 10 novembre 2004, n. 334

L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione,sulla richiesta di referendum presentata dal Comune di San Michele al Tagliamento, ha presentato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ritenuto in contrasto con il novellato art.132, secondo comma della Costituzione.
La Corte si è pronunciata per:
· l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati». Secondo la Corte infatti, L’onerosità del procedimento così strutturato dalla norma si palesa eccessiva (in quanto non necessitata) rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova previsione costituzionale, e “si risolve nella frustrazione del diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001”.

a cura di Rosella Di Cesare