Corte Costituzionale, 6 aprile 2004, n. 112
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Marche
Norme impugnate e parametri di riferimento:
L’art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, nella parte in cui attribuisce al difensore civico il potere di nominare un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva nei confronti dei Comuni, che ritardino od omettano di compiere atti obbligatori previsti dalla legge, viene impugnato per violazione degli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo comma, secondo comma, lett. p), s) ed l) e terzo comma, e 120 Cost.
Argomentazioni della Corte:
Richiamando la sent. n. 43 del 2004 sui poteri sostitutivi regionali e sui requisiti per la disciplina dei medesimi ivi richiamati, la Corte rileva come la norma impugnata delinei una disciplina del potere sostitutivo regionale nel settore del risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso sostanzialmente rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei richiamati requisiti giurisprudenziali. Sotto il profilo soggettivo, viceversa, l’attribuzione della titolarità dei poteri sostitutivi in capo al difensore civico non appare conforme ai criteri prospettati, in quanto, data l’eccezionale compressione dell’autonomia prodotta dagli interventi sostitutivi e l’intrinseca politicità delle relative decisioni, la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale. In tale categoria non può essere fatta rientrare la figura del difensore civico regionale che, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è titolare di funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa in larga misura assimilabili a quelle di controllo.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della regione Marche 24 luglio 2002, n.10, nella misura in cui attribuisce al difensore civico la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni.
Giurisprudenza richiamata:
– Sulla legittimità e sui requisiti per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali: Corte Costituzionale, sent. n.43 del 2004
– Sull’ammissibilità, nel sistema antecedente alla riforma del Titolo V Cost., degli interventi sostitutivi regionali solo nelle materie in cui la Regione era titolare delle competenze amministrative, oltre che legislative: Corte Costituzionale, sent. n. 104 del 1973
– Sull’obbligo di prevedere e disciplinare con legge le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo: Corte Costituzionale, sent. n. 338 del 1989
– Sul divieto di configurare meccanismi di sostituzione nei confronti di attività discrezionali nell’an: Corte Costituzionale, sent. n. 177 del 1988
– Sull’esigenza che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo: Corte Costituzionale, sentt. n. 460 del 1989, n. 313 del 2003
– Sull’esigenza di garantire all’ente sostituito, nel procedimento di esercizio del potere sostitutivo, le modalità per evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento e per interloquire con l’ente titolare del potere di sostituzione: Corte Costituzionale, sent. n.416 del 1995; ord. n. 53 del 2003.
– Sulla possibilità, per la legge statale e regionale, di disciplinare, secondo l’ordine delle rispettive competenze costituzionali, ulteriori ipotesi di poteri sostitutivi rispetto a quelli previsti nell’art. 120 Cost.: Corte Costituzionale, sent. n. 313 del 2003