In tema di attribuzione del trattamento economico per le mansioni superiori svolte

05.04.2004

L’art. 36 della Costituzione, che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla quantità e qualità del lavoro, non può trovare “incondizionata applicazione al rapporto di pubblico impiego”, dove vigono “altri principi di pari rilevanza” di cui all’art. 98 e 97 Cost.. Dagli stessi emerge che “la valutazione del rapporto di pubblico impiego non possa essere ridotta alla pura logica del rapporto di scambio” e che l’esercizio delle mansioni superiori non può contrastare con “il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzione e responsabilità proprie dei funzionari”.
Nel caso in esame il ricorrente inquadrato nella VII qualifica funzionale richiedeva la corresponsione del trattamento economico per le mansioni superiori svolte nella VIII qualifica funzionale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/LT_200400154_SE.doc

a cura di Daniela Bolognino