Consiglio di Stato, Ad. Plen., 24 marzo 2004, n. 7.
La V sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 9 ottobre 2003, n. 6048 ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione relativa all’ammissibilità dell’integrazione del contraddittorio in appello. L’Adunanza Plenaria ha ritenuto sul punto che la possibilità della successiva integrazione del contraddittorio, prevista nei confronti degli altri soggetti controinteressati dall’art. 21, comma 1, della l. n. 1034/1971 (come già disposto dagli artt. 7, 15 e 16 del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e dall’art. 36, comma 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054) – si applica soltanto al giudizio di primo grado e non si riferisce a quello di appello; nel quale nessuna norma prevede la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, limitandosi, l’art. 28, comma 2, della l. n. 1034/1971, a prevedere che, contro le sentenze dei tribunali amministrativi, “è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione…” L’Adunanza Plenaria ha però ribadito la sufficienza della notificazione dell’appello ad una sola delle parti necessarie del giudizio di primo grado sulla base della considerazione che il giudizio di appello, pur avendo lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, ossia la legittimità del medesimo provvedimento amministrativo impugnato e la tutela dello stesso rapporto sostanziale, si svolge sulla valutazione che di esso ha effettuato la sentenza. Poiché l’appello ha ad oggetto la sentenza del primo giudice ciò comporta l’identica e paritaria posizione processuale di tutte le parti nei cui confronti essa è stata pronunciata. L’atto introduttivo del giudizio di appello, quindi, non si trova più dinanzi a parti sostanziali differenziate nelle rispettive posizioni, bensì si pone nei riguardi di parti processuali in identiche posizioni; la cui evocazione viene effettuata, non per instaurare un nuovo contraddittorio, ma per riprendere, innanzi al giudice di appello, quello già instaurato nella precedente fase. Sulla base di queste considerazioni l’Adunanza Plenaria ha concluso per la sufficienza della notificazione dell’appello ad una sola delle parti necessarie del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 331 del c.p.c.; il quale (inserito nel capo riguardante le norme sulle impugnazioni in generale), in caso di sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile (o in cause tra loro dipendenti) e non impugnata nei confronti di tutte, dispone, al comma 1, che il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta. E’ quindi sufficiente la notificazione nei termini dell’appello ad una sola delle parti necessarie del giudizio di primo grado, facendo salva la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1897; Cons. giust. amm. sic. 20 aprile 1998, n. 264; Cons. Stato: sez. IV, 25 marzo 1996, n. 365; sez. V, 8 giugno 1992, n. 527; sez. VI, 9 febbraio 1989, n. 90; sez. IV, 31 agosto 1988, n. 714; sez. IV, 1 agosto 1985, n. 327; Cons. giust. amm. sic. 21 settembre 1984, n. 133; Cons. Stato: sez. VI, 20 ottobre 1981, n. 502; sez. VI, 21 marzo 1980, n. 392).