L’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale (ex art. 19 del d.lgs. n.165/01)- sia con riguardo al testo originario, sia a quello modificato dall’art. 3 l. 145/02 – ha natura privata e si presenta come un atto “a necessaria struttura unilaterale e non recettizio” con cui si è inteso rafforzare “la posizione di preminenza del datore di lavoro pubblico sul piano dell’organizzazione”.
A conferma della tesi in questione si annoverano la mancata modifica degli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 165/01; la mancata modifica dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/01, relativo al riparto di giurisdizione; nonché il mancato affiancamento alla locuzione provvedimento “del predicato “amministrativo”, costantemente presente nelle norme che disciplinano gli atti di esercizio del potere pubblico”.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 165/01 l’atto in questione, che rileva esclusivamente sul piano dell’organizzazione ed ai fini dei controlli interni (art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 165/01), viene assunto dunque dall’amministrazione “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Nell’esercizio di tale potere l’atto può essere liberamente modificato o ritirato senza che l’interessato possa contestare il potere di modifica o ritiro in quanto tale, ma possa far valere unicamente la legittimità della scelta operata nei suoi confronti, ovvero dedurre la lesione dell’aspettativa al perfezionamento della fattispecie per l’eventuale lesione dannosa del legittimo affidamento.
Natura privata del conferimento dell’incarico dirigenziale
20.03.2004