Interpretazione del termine del 15 settembre 2000 per la proposizione del giudizio di fronte all’AGA.

20.03.2004

Il secondo periodo dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01 dispone che “le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data (30 giugno 1998) restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.” Il termine del 15 settembre 2000, non va inteso in senso decadenziale, e permette di attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo ogni questione sorta in un periodo precedente al 30 giugno 1998, ancorché il giudizio sia instaurato in una data successiva al 15 settembre 2000. Infatti “l’attribuzione all’AGO – di siffatte controversie – mancherebbe dell’aggancio relativo alla attualità della produzione degli effetti dell’atto su di un rapporto “ratione temporis” devoluto a detta giurisdizione”.

Su: http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/PA_200400867_SE.doc

a cura di Daniela Bolognino