Tirrenia: la Commissione europea autorizza i collegamenti marittimi che assolvono obblighi di servizio pubblico

16.03.2004

La Commissione europea ha autorizzato in data odierna il regime di aiuti concesso dall’Italia alle società marittime del Gruppo Tirrenia (Adriatica, Siremar, Saremar, Toremar e Caremar) in applicazione delle convenzioni di servizio pubblico. Tali aiuti, che rimarranno in vigore fino al 2008, sono intesi a garantire i collegamenti tra l’Italia continentale e le sue isole maggiori e minori e, di conseguenza, ad assicurare la mobilità delle popolazioni locali. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che le somme versate a titolo di compensazione per alcuni collegamenti marittimi internazionali non sono compatibili con il diritto comunitario, perché non sussiste in tal caso un’effettiva esigenza di servizio pubblico.La Commissione ritiene che, nel caso in questione, le sovvenzioni corrisposte alle compagnie del Gruppo Tirrenia siano aiuti compatibili con il diritto comunitario[1]. Tuttavia, in futuro tutte le attività di servizio pubblico imposte dall’Italia alle società del Gruppo Tirrenia dovranno formare oggetto di contabilità separata per ciascuna linea interessata.La Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni annue versate alle cinque compagnie marittime del Gruppo Tirrenia attive nel mercato del cabotaggio marittimo per il trasporto di merci e passeggeri in Italia e su alcune tratte internazionali (Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar), destinate a coprire il disavanzo di esercizio conseguente alla prestazione di servizi pubblici, costituiscano un vantaggio per queste compagnie rispetto alle imprese concorrenti che offrono o potrebbero offrire servizi comparabili nel mercato rilevante[2].Nondimeno, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE e degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi[3], la Commissione ritiene che il versamento della sovvenzione a favore delle compagnie del Gruppo costituisca la contropartita dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico. Dette società devono garantire un livello sufficiente di servizi regolari di trasporto marittimo di passeggeri e merci da e verso le isole minori italiane, in modo da soddisfare le esigenze di mobilità delle popolazioni locali e di sviluppo economico e sociale di queste regioni insulari.La Commissione ha dichiarato compatibili con il diritto comunitario gli aiuti versati a Saremar per assicurare il collegamento tra la Corsica e la Sardegna in considerazione dell’interesse locale e delle modeste potenzialità di sviluppo. Tuttavia, gli aiuti erogati alla società Adriatica per assicurare il collegamento tra l’Italia e la Grecia nel periodo gennaio 1992 – luglio 1994 sono incompatibili con il mercato comune e devono essere recuperati.

[1] In particolare con l’articolo 86, paragrafo 3 del trattato CE

[2] Cfr. l’articolo 87 del trattato e la recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza del 24 luglio 2003 (Causa Altmark Trans C-280/00).

[3] Comunicazione della Commissione C(2004)43 – Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3, che sostituiscono gli orientamenti del 1997, GU C 205 del 5.7.1997.


f.cherubini