Il voto segreto è inammissibile in relazione a tutte le deliberazioni aventi conseguenze finanziarie?

16.03.2004

Nel corso della seduta del 5 novembre 2003, nell’esame di questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge di delega al Governo per l’istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazioni e di divorzio (A.C. 2517 e abb.), l’onorevole Elio Vito (Forza Italia) chiede di non sottoporre a scrutinio segreto una questione pregiudiziale (che segue dunque la votazione palese sul provvedimento) in ragione dell’art.49, comma 1-bis, ai sensi del quale non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie (il provvedimento recava infatti disposizioni aventi conseguenze finanziarie). Di contrario avviso l’onorevole Boccia (Margherita, DL-l’Ulivo), secondo il quale, assecondando detta interpretazione, il voto segreto non potrebbe essere richiesto su nessuna materia: sarebbe infatti sempre possibile invocare la presenza, all’interno di un provvedimento, di disposizioni con ricadute di carattere finanziario, magari anche marginali, per escludere il voto segreto. Da ciò la necessità che sia il criterio di prevalenza, nella sua flessibilità, a presiedere alle decisioni procedurali in ordine alla ammissibilità o meno del voto segreto.
La Presidenza, richiamando i criteri generali relativi all’applicazione dell’articolo 49 del regolamento sull’ammissibilità del voto segreto, precisati nelle sedute della Giunta  per il regolamento del 7 febbraio e del 7 marzo 2003, rileva che, al di là dei casi delle leggi finanziarie o di bilancio o delle leggi collegate, espressamente menzionati nell’articolo 49, comma 1-bis, il voto segreto non è stato ammesso – in applicazione di tale norma regolamentare – quando la richiesta verteva su singoli articoli od emendamenti aventi conseguenze finanziarie. Si registrano invece casi in cui è stato ammesso lo scrutinio segreto sul voto finale di leggi recanti oneri finanziari, ovvero su pregiudiziali riferite alle medesime leggi (ad esempio sulla legge Mammì del 1990).
Pertanto, pur portando i precedenti ad ammettere la richiesta di voto segreto con riferimento alla votazione finale dei provvedimenti vertenti nel loro complesso su una delle materie previste dall’articolo 49, anche se questi ultimi contengano singole norme recanti conseguenze finanziarie, nel caso di specie, vertendo il contenuto prevalente del provvedimento su questioni di principio e non finanziarie, la Presidenza ribadisce l’ammissibilità del voto segreto sul provvedimento.

a cura di Piero Gambale