Come si interpreta il limite di emendamenti votabili per ciascun articolo nei confronti di testi composti di un unico (maxi)articolo?

16.03.2004

Nel corso della seduta del 14 ottobre 2003, durante l’esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (A.C. 1798 C., disegno di legge collegato in materia ambientale, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato), la Presidenza, nell’applicare l’articolo 85, comma 8, del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, precisa che procederà interpretando non alla lettera il dettato regolamentare dell’articolo 85-bis: saranno perciò ammessi alla discussione ed al voto – senza che questo costituisca un precedente – un numero di emendamenti pari al doppio di quelli consentiti dall’articolo 85-bis (emendamenti pari ad un decimo dei componenti di ciascun gruppo per ogni articolo). In tal modo si scongiura, ad avviso della Presidenza, una compressione eccessiva della fase dell’esame dell’articolo, anche alla luce della circostanza che il disegno di legge, ora costituito da un unico articolo composto da 45 commi, constava originariamente di un numero maggiore di articoli.

a cura di Piero Gambale