Il disegno di legge di riasssetto del sistema radiotelevisivo (“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”) contiene una serie di disposizioni in materia di emittenza locale, fra cui le principali prevedono: l’ampliamento dell’area in cui le emittenti possono trasmettere (sei bacini non limitrofi); la fissazione di modalità di splittaggio di programmi e pubblicità; nuove regole per la pubblicità con elevazione del tempo massimo di trasmissione ad essa destinata dal 35% al 40%; la revoca dei contributi per le emittenti che trasmettono messaggi pubblicitari ingannevoli; la previsione dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di riservare alle emittenti locali almeno il 15% delle risorse destinate all’acquisto di spazi per la comunicazione istituzionale. Il ddl, inoltre – nell’ambito delle disposizioni in materia di diffusioni interconnesse – prevede che, durante le diffusioni radiofoniche in contemporanea od interconnesse, venga evidenziata l’autonoma ed originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
Viene inoltre prevista la riduzione di un terzo delle sanzioni di cui all’art.2, comma 2 della legge n.66/01 per quelle emittenti che provvedano al risanamento degli impianti entro 180 gg. dall’ordinanza di riduzione a conformità.
Il ddl provvede, poi, a dare copertura legislativa al codice di autoregolamentazione TV e minori ed assegna all’Autorità il potere di comminare sanzioni da 25.000 a 350.000 euro.
Infine, per quanto riguarda l’avvio del digitale radiofonico in tecnica DAB, viene riformato il criterio per individuare l’ambito locale per l’emittenza radiofonica, fissando l’unico limite della copertura fino a 15 milioni di abitanti indipendentemente dal numero di bacini e dalla loro limitrofità.